domenica 24 novembre 2013

BANCHE DATI SINISTRI E GARANTE DELLA PRIVACY



L'art. 135 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 recita:
(Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati)
1.  Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, sono istituite presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi e due banche dati denominate «anagrafe testimoni» e «anagrafe danneggiati».

2.  Le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'ISVAP. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri interessati.
3.  Le procedure di organizzazione e di funzionamento, le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabiliti dall'ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali.”


Oggi quindi spetta all’Ivass il compito di stabilire le procedure per l’organizzazione ed il funzionamento nonché stabilire le modalità d’accesso alla banca dati dei sinistri, dell’”anagrafe testimoni” e “anagrafe danneggiati” da parte dei soggetti che possano avere un interesse alla suddetta consultazione (imprese di assicurazione ed altri).

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ha, pertanto, chiesto al Garante  una valutazione in merito allo schema di regolamento già predisposto, il cui testo verrà successivamente avviato in pubblica consultazione.
L’Autorità garante si è perciò trovata a dover mediare tra diversi profili di interessi che hanno un certo peso, da un lato tutelare i dati personali dei soggetti che dovessero in qualche modo trovarsi coinvolti a qualunque titolo in un risarcimento danni e dall’altro quello di contribuire a combattere l’odioso fenomeno delle frodi assicurative che, purtroppo, sta subendo negli ultimi tempi una paurosa impennata.

Il Garante si è comunque avvalso, nella valutazione dei contrapposti interessi, dei principi fondamentali di protezione dei dati personali arrivando a formulare alcune osservazioni sul funzionamento delle suddette banche dati che possano dare piena attuazione alla disciplina in esame senza condannare, però, nel contempo la privacy dei soggetti coinvolti.

Occorre tenere conto, peraltro, del fatto che già la banca dati dei sinistri contiene i dati personali relativi a testimoni e danneggiati e che l’Ivass ritiene di poter mantenere l’esistenza di un’unica banca dati allo scopo di non creare confusione nell’utilizzo dell’archivio da parte degli operatori ovvero di causare la dispersione di informazioni delicate (e salva comunque la futura costituzione delle ulteriori due banche dati dell’anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati). Ed inoltre bisogna considerare che: “L'Istituto ritiene che la ratio della norma possa essere comunque garantita attraverso la possibilità di rendere consultabili, con "viste separate", le differenti tipologie di dati personali (in ragione anche del soggetto che richiede l'accesso), provvedendo successivamente, all'occorrenza, ad una loro distinta strutturazione logica ed –eventualmente– anche fisica.”

In considerazione di quest’ultimo assunto, e cioè del fatto che il sistema sarebbe strutturato secondo una modalità di accesso a consultazione graduata (da parte di soggetti predisposti) e che, quindi, nel caso dovesse emergere un solo parametro significativo l’impresa assicuratrice non sarà tenuta ad effettuare degli approfondimenti, cosa che invece sarebbe obbligatoria solamente nel caso che emerga più di un “parametro di significatività”.

Così come in ogni caso la consultazione della banca dati da parte delle imprese di assicurazione sarà consentita solo nel momento della gestione della pratica di sinistro, che comunque i dati personali memorizzati saranno conservati per cinque anni dalla data di definizione delle pratiche per poi passare alla gestione dell’Ivass e comunicati per sole esigenze di giustizia. Tutto ciò avverrà comunque nel rispetto dei principi di correttezza, pertinenza completezza e legittimità, i dati verranno registrati per scopi determinati non eccedenti rispetto alle finalità. Decorsi, poi, cinque anni dal passaggio della Gestione all’Ivass i dati che consentono l’identificazione dei soggetti saranno cancellati.

E’ opportuno  però concentrarsi sul fatto che la finalità di queste banche dati è di combattere la frode in ambito assicurativo che tanti problemi causa a livello economico-sociale, un obiettivo importante che, si ritiene, possa giustificare una piccola compressione del diritto alla privacy e comunque è opportuno anche ribadire espressamente la responsabilità dei soggetti preposti alla consultazione per eventuali violazioni dell’utilizzo dei dati archiviati.

In virtù di tutte queste considerazioni l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il suo parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dall’Ivass con la raccomandazione, però, di attenersi ai rilievi dalla stessa Autorità sollevati.



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