domenica 24 novembre 2013

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO SU MODIFICA ART. 202 CDS



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato, per quanto di propria competenza, una circolare diretta a chiarire alcune modalità operative circa il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 202 C.d.S. che di recente è stato modificato per mezzo del Decreto legge 21/06/2013 n. 69 – Decreto del fare - poi convertito con modifiche nella legge 09/08/2013 n. 98.


Tale nuova disciplina consente al trasgressore o all’obbligato in solido di pagare una somma pari al minimo edittale ridotto del 30% qualora il pagamento avvenga entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della sanzione. Il Ministero del Lavoro  è intervenuto, quindi, per dare le prime indicazioni operative da fornire al proprio personale ispettivo che debba intervenire, per quanto di competenza, nell’applicare sanzioni previste dal Codice della Strada o dalla legislazione complementare.

La prima parte della nota elenca gli elementi essenziali della modifica che ormai dovrebbero essere ben noti ma che per comodità si riepilogano:
Art. 202 C.d. S.
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
La riduzione di cui al periodo precedente non si applica  alle  violazioni  del presente codice per cui è prevista  la  sanzione  accessoria  della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo  210,  e  la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Le violazioni per le quali si trova ad intervenire il personale ispettivo del Ministero scrivente sono principalmente quelle riguardanti:
-         - Art. 174 CdS, Tempi di guida e di riposo nell’autotrasporto;
-         - Art. 179 CdS, Cronotachigrafo e limitatore di velocità;
-         - D.lgs. 04 agosto 2008 n. 144, per ciò che concerne la conservazione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti da parte delle imprese;
-         - L. 13 novembre 1978 n. 727, relativa all' istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.

Mentre la riduzione non è applicabile per le violazioni contenute nel D.lgs. 19 novembre 2007 n. 234, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti. Infatti il dettato della circolare del Ministero dell’Interno n° 6333 del 12 agosto 2013 chiarisce che nei casi in cui la norma esterna al Codice prevede già in sé la sanzione senza fare rinvio, quindi, al titolo VI dello stesso D.lgs 285/1992, non è possibile applicare la riduzione del 30% ciò che in effetti avviene per le violazioni previste dal D.lgs 234/2007.

Lo “sconto” del 30% sarà applicato a tutti coloro che possano ancora effettuare regolarmente il pagamento dalla data di entrata in vigore della modifica (21 agosto 2013) senza prendere in considerazione il tempo di accertamento della violazione o quello diverso di instaurazione del procedimento ispettivo. Nel caso i verbali siano stati notificati in un momento precedente e non riportino la riduzione se il trasgressore o l’obbligato in solido vogliano avvalersi di tale facoltà possono chiedere la nuova notifica.

La riduzione dell’importo non potrà essere applicata a coloro che chiedano la rateizzazione della sanzione amministrativa ed inoltre, ad oggi, non essendo il personale ispettivo del Ministero del Lavoro dotato di apparecchiatura che possa consentire il pagamento elettronico delle sanzioni, la modalità di pagamento esperibile sarà attraverso l’apposito modello F23.

La circolare ministeriale termina indicando, poi, materialmente le modifiche da apportare ai singoli verbali di contestazione.


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BANCHE DATI SINISTRI E GARANTE DELLA PRIVACY



L'art. 135 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 recita:
(Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati)
1.  Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, sono istituite presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi e due banche dati denominate «anagrafe testimoni» e «anagrafe danneggiati».

2.  Le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'ISVAP. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri interessati.
3.  Le procedure di organizzazione e di funzionamento, le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabiliti dall'ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali.”


Oggi quindi spetta all’Ivass il compito di stabilire le procedure per l’organizzazione ed il funzionamento nonché stabilire le modalità d’accesso alla banca dati dei sinistri, dell’”anagrafe testimoni” e “anagrafe danneggiati” da parte dei soggetti che possano avere un interesse alla suddetta consultazione (imprese di assicurazione ed altri).

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ha, pertanto, chiesto al Garante  una valutazione in merito allo schema di regolamento già predisposto, il cui testo verrà successivamente avviato in pubblica consultazione.
L’Autorità garante si è perciò trovata a dover mediare tra diversi profili di interessi che hanno un certo peso, da un lato tutelare i dati personali dei soggetti che dovessero in qualche modo trovarsi coinvolti a qualunque titolo in un risarcimento danni e dall’altro quello di contribuire a combattere l’odioso fenomeno delle frodi assicurative che, purtroppo, sta subendo negli ultimi tempi una paurosa impennata.

Il Garante si è comunque avvalso, nella valutazione dei contrapposti interessi, dei principi fondamentali di protezione dei dati personali arrivando a formulare alcune osservazioni sul funzionamento delle suddette banche dati che possano dare piena attuazione alla disciplina in esame senza condannare, però, nel contempo la privacy dei soggetti coinvolti.

Occorre tenere conto, peraltro, del fatto che già la banca dati dei sinistri contiene i dati personali relativi a testimoni e danneggiati e che l’Ivass ritiene di poter mantenere l’esistenza di un’unica banca dati allo scopo di non creare confusione nell’utilizzo dell’archivio da parte degli operatori ovvero di causare la dispersione di informazioni delicate (e salva comunque la futura costituzione delle ulteriori due banche dati dell’anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati). Ed inoltre bisogna considerare che: “L'Istituto ritiene che la ratio della norma possa essere comunque garantita attraverso la possibilità di rendere consultabili, con "viste separate", le differenti tipologie di dati personali (in ragione anche del soggetto che richiede l'accesso), provvedendo successivamente, all'occorrenza, ad una loro distinta strutturazione logica ed –eventualmente– anche fisica.”

In considerazione di quest’ultimo assunto, e cioè del fatto che il sistema sarebbe strutturato secondo una modalità di accesso a consultazione graduata (da parte di soggetti predisposti) e che, quindi, nel caso dovesse emergere un solo parametro significativo l’impresa assicuratrice non sarà tenuta ad effettuare degli approfondimenti, cosa che invece sarebbe obbligatoria solamente nel caso che emerga più di un “parametro di significatività”.

Così come in ogni caso la consultazione della banca dati da parte delle imprese di assicurazione sarà consentita solo nel momento della gestione della pratica di sinistro, che comunque i dati personali memorizzati saranno conservati per cinque anni dalla data di definizione delle pratiche per poi passare alla gestione dell’Ivass e comunicati per sole esigenze di giustizia. Tutto ciò avverrà comunque nel rispetto dei principi di correttezza, pertinenza completezza e legittimità, i dati verranno registrati per scopi determinati non eccedenti rispetto alle finalità. Decorsi, poi, cinque anni dal passaggio della Gestione all’Ivass i dati che consentono l’identificazione dei soggetti saranno cancellati.

E’ opportuno  però concentrarsi sul fatto che la finalità di queste banche dati è di combattere la frode in ambito assicurativo che tanti problemi causa a livello economico-sociale, un obiettivo importante che, si ritiene, possa giustificare una piccola compressione del diritto alla privacy e comunque è opportuno anche ribadire espressamente la responsabilità dei soggetti preposti alla consultazione per eventuali violazioni dell’utilizzo dei dati archiviati.

In virtù di tutte queste considerazioni l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il suo parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dall’Ivass con la raccomandazione, però, di attenersi ai rilievi dalla stessa Autorità sollevati.



DISCRIMINAZIONE SESSUALE E RICHIESTA DI ASILO. LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA IN MERITO.



Secondo la Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004 che prende naturalmente spunto dalla Convenzione di Ginevra, “il cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato «gruppo sociale», si trovi fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non possa o, a causa di tale timore, non voglia avvalersi della protezione di detto paese, può chiedere lo status di rifugiato”.
Nel caso di specie i tre richiedenti asilo, provenienti da Sierra Leone, Uganda e Senegal, avevano richiesto di essere accolti nei Paesi Bassi poiché temevano nei rispettivi stati di provenienza una effettiva persecuzione e discriminazione sessuale da parte della locale “giustizia” dove potevano incorrere da pesanti sanzioni pecuniarie fino ad arrivare addirittura all’ergastolo.
Il Raad Van State (Consiglio di Stato dei Paesi Bassi) si è rivolto alla Corte di Giustizia Europea per la valutazione della circostanza se si possa ritenere che i cittadini di paesi terzi che siano omosessuali possano costituire un “particolare gruppo sociale” e come tali essere anch’essi tutelati dalla vigente normativa in materia.
La Corte di Giustizia ha ritenuto, com’è ovvio, che l’orientamento sessuale di una persona è una “caratteristica fondamentale per la sua identità” e come tale irrinunciabile. Ma allo stesso tempo ha ritenuto anche che per arrivare alla tutela apprestata dall’istituto dell’asilo la persecuzione deve essere di una “certa gravità” e cioè non solo l’orientamento sessuale deve essere considerato reato nel paese d’origine del richiedente asilo, ma le pene devono trovare effettiva applicazione nella prassi.
Per questo motivo lo stato europeo che riceve la richiesta di asilo deve valutare se effettivamente nel paese d’origine del richiedente la discriminazione sessuale oltre ad essere considerata reato è concretamente punita (es. pena detentiva effettivamente applicata). Gli atti persecutori e discriminanti devono, quindi, essere sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave di diritti umani fondamentali.

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