Questa ha validità per 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi a partire dal 06 settembre 2013.
Non sembra, però, che l'ordinanza apporti delle novità considerevoli alla disciplina precedentemente vigente, anzi sembra piuttosto ricalcare quanto già stabilito da diverso tempo.
Proviamo, però, a ribadire concetti che dovrebbero essere già assimilati perché purtroppo troppo spesso si verificano episodi di aggressioni.
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Il proprietario del cane è responsabile del benessere dell'animale e risponde, sia in sede civile che penale, di danni eventualmente causati da questo a cose o persone e chiunque accetti di detenere un cane non di sua proprietà per un certo periodo ne assume la relativa responsabilità.
Occorre utilizzare guinzaglio (misura non superiore a 1,5 mt) e museruola nelle aree pubbliche, escluse quelle riservate ai cani individuate dai comuni, ed affidare la conduzione dell'animale a persona in grado di gestirlo; inoltre bisogna avere sempre al seguito strumenti idonei a raccoglierne le deiezioni.
Quando si decide di prendere un cane occorre preventivamente informarsi sulle caratteristiche dell'animale ed inoltre già con il decreto ministeriale n° 19 del 26 novembre 2009 (pubblicato in GU il 25/01/2010-entrata in vigore) sono stati istituiti dei percorsi formativi della durata di dieci ore organizzati dai comuni a livello locale, al termine dei quali viene rilasciato ai partecipanti un attestato di partecipazione "patentino" .
Questi corsi sono facoltativi ma i medici veterinari possono per la tutela dell'incolumità pubblica, segnalare ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i propri assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale.
In seguito ad episodi di morsicatura anche i comuni possono, sempre in collaborazione col servizio veterinario, decidere quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere tali percorsi formativi in seguito alla valutazione delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
Continuano ad essere vietati l'addestramento, la selezione o l'incrocio volti ad esaltare l'aggressività degli animali. E' vietato altresì sottoporre l'animale a doping o ad interventi chirurgici non conformi alla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia (Strasburgo 13/11/87, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 201 del 04/11/2010). Interventi eventualmente realizzati in violazione dell'art. 10 della Convenzione sono considerati maltrattamento d'animali e puniti sulla base dell'art. 544-ter del c.p..
Non possono possedere o detenere cani i delinquenti abituali o per tendenza, chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale, chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni, chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, i minori d'età o gli inabili per infermità di mente.
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La questione fondamentale da avere sempre presente se si vuole tenere con sé un animale è farlo in maniera responsabile e capire che in realtà quando il nostro amico a quattro zampe dà segni di aggressività spesso è per colpa nostra.
Se vogliamo che non accadano episodi di aggressioni o morsicatura nei confronti delle persone o di altri animali nel caso notassimo un indole aggressiva meglio rivolgersi ad esperti che possano aiutarci a gestire per il meglio il nostro animale da compagnia.
leggi il testo completo dell'ORDINANZA 6 agosto 2013 - Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (13A07313)
il link: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-06&atto.codiceRedazionale=13A07313&elenco30giorni=true
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