mercoledì 25 settembre 2013

CONDANNATA TRENITALIA PER MANCATA INFORMAZIONE DEL RITARDO

Accolte con pieno successo le tesi giudiziarie dell’Avv. Andrea Mannino per “mancata informazione” con maxi risarcimento danni. 
Il giudice di pace Dr. Gabriele Longo, con sentenza n° 20851/13
, ha liquidato in Euro 2.337,82 l’importo dell’assegno comprensivo di risarcimento danni e spese legali a carico di Trenitalia a beneficio dell’avvocato Andrea Mannino. Si tratta di una notizia certamente interessante per i tanti viaggiatori, nell’ordine di centinaia di migliaia di persone, che hanno subito e/o continueranno a subire le conseguenze dei disservizi nel settore dei trasporti su strada ferrata nel nostro Paese. Ed è un passo fondamentale sulla strada della difesa dei diritti dei consumatori in una società nella quale, talvolta, i grandi interessi economici prevalgono su quelli del cittadino.

Per la prima volta in Italia la principale compagnia di trasporto ferroviario viene infatti obbligata a risarcire un cliente per i danni subiti a causa di un ritardo “disinformato”. Nella fattispecie il disservizio riguardava un treno da Roma Termini all’aeroporto di Fiumicino (costo del biglietto nel 2009 euro 5,00), che pur subendo un considerevole ritardo per cause tecniche (come spesso accade), non veniva in alcun modo segnalato all’utenza in attesa. E per la prima volta in Italia Trenitalia decide dolorosamente di non fare appello contro la sentenza del giudice di pace del Tribunale di Roma Dr. Gabriele Longo.

Il cliente in questione è l’avvocato Andrea Mannino, iscritto all’Ordine degli avvocati di Firenze, il quale ha ritenuto senza alcuna esitazione di portare a giudizio la compagnia ferroviaria Trenitalia in quanto direttamente coinvolto e che è riuscito a far valere le proprie ragioni ed i propri diritti di consumatore. “Non ho avuto alcuna esitazione a portare a giudizio Trenitalia” afferma l’avvocato Mannino, “perché ho subito principalmente un considerevole danno economico da mancato guadagno di una prestazione professionale che quel giorno avrei dovuto erogare, se avessi avuto almeno la possibilità di scegliere di raggiungere l’aeroporto di Fiumicino con un taxi o con altro mezzo. Ma purtroppo Trenitalia, come accade troppo spesso, non ha avuto la cortesia di informare in modo utile le centinaia di persone presenti alla stazione Termini di Roma di un ritardo facilmente comunicabile.”

L’avvocato Mannino ritiene che la sentenza apra la strada, almeno in teoria, ad una nuova correttezza nei rapporti fra clienti ed aziende: “Al di là della piccola soddisfazione personale”, commenta l’Avvocato, “questo è uno di quei momenti, nella vita di un legale, nei quali si ritrova con orgoglio il senso di utilità sociale della professione. La causa vinta, infatti, apre a tanti altri consumatori la possibilità, una volta tanto, di vedere soddisfatte le proprie ragioni contro un gigante economico che in questo caso specifico è anche in regime di monopolio. In fondo è la storia di Davide contro Golia. E se uno fa l’avvocato è perchè, in cuor suo, la vittoria del piccolo Davide contro il gigante Golia ancora lo emoziona.”



*****

TESTO DELLA SENTENZA:

"REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice di pace Dr. Longo Gabriele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.12467/2010 R.D. contenzioso dell'anno 2010
tra
Mannino Andrea elett. domiciliato in Roma in via Dei Gracchi n.128 presso l'avv. Fabrizio Arciprete che lo rappresenta con mandato a margine della citazione -ATTORE -
Trenitalia S.p.a. - CONVENUTO -

OGGETTO: risarcimento danni
Svolgimento del processo
L'istante ha fatto presente che in data 13.10.2009 doveva recarsi a Busto Arsizio per un importante impegno di lavoro, che aveva acquistato un biglietto aereo Roma Fiumicino – Milano Malpensa con decollo alle ore 9.25 ed all'ora di imbarco alle ore 9 e rientro da Malpensa lo stesso giorno alle ore 19.15, che si recava alla stazione di Roma Trastevere per prendere il treno per l'aeroporto, timbrava il biglietto alle ore 8.04 per prendere il treno delle 8.06, osservando il tabellone costatava che non era transitato neanche il treno precedente delle ore 7.51, intorno alle ore 8.20 veniva segnalato un ritardo di 35 minuti del treno delle 7.51 mentre non veniva dato nessun segnale sul treno seguente, che nonostante l'avviso non è arrivato nessun treno e si rilevava infruttuosa l'informazione richiesta al personale ferroviario presente in stazione, che il treno arrivava strapieno alle 8.47 con 20 minuti di ritardo ulteriore rispetto a quello precedentemente comunicato sul display, che il viaggio terminava all'aeroporto alle ore 9.22 troppo tardi per prendere l'aereo, che in conseguenza del ritardo veniva perso il prezzo pagato per il biglietto pari ad euro 153,96 ed inoltre subiva un danno per lucro cessante derivante dalla perdita del compenso pattuito per l'attività professionale da rendere a Busto Arsizio pari ad euro 750.
Ha convenuto in giudizio Trenitalia spa davanti al Giudice di Pace di Roma per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 1003,96 di cui euro 153,96 quale ristoro delle spese documentate per il biglietto, euro 750 per il mancato guadagno ed euro 100 per i danni non patrimoniali relativi alla preoccupazione di non poter raggiungere in tempo il luogo di lavoro oltre al disagio di dover viaggiare in piedi in uno spazio ridotto, con vittoria di spese del giudizio.
Si è costituita Trenitalia S.p.a. affermando che nulla è dovuto in quanto l'articolo 1680 del codice civile viene derogato dalla legge speciale in materia di trasporto ferroviario n.911 del 1935 che tale legge ha sottratto le Ferrovie dello Stato e Trenitalia alla responsabilità di diritto comune, che sia nel sito Internet che nelle affissioni sono pubblicate le condizioni generali di trasporto con espresso richiamo alla norma regolatrice del settore, che in ogni caso tali norme non possono ritenersi vessatorie in quanto riproducono disposizioni di legge.
In via istruttoria sono stati acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed espletate prove testi.
Conclusioni come in atti.
Motivazione
La domanda dell'istante deve essere parzialmente accolta per quanto di seguito precisato. Si ritiene in primo luogo di non poter accogliere la richiesta di danni per il disagio di dovere viaggiare in vagone superaffollato e sporco sia in quanto trattasi di danno non patrimoniale non rientrante nella ipotesi dell'art. 2059 c.c., sia in quanto la convenuta ha provato la non imputabilità di dette circostanze.
Per quanto riguarda la richiesta di danni patrimoniali, pari al costo del biglietto non utilizzato ed al compenso per la prestazione professionale alla quale era legata l'effettuazione del viaggio, il giudicante ritiene accoglibile la domanda dell'attore non tanto per la circostanza che il treno ha subito un ritardo ed in quanto tale non ha consentito al viaggiatore di recarsi puntualmente all'aeroporto, quanto al fatto che il viaggiatore non sia stato avvertito della esistenza dei ritardi dei due treni e della loro consistenza e non abbia pertanto potuto utilizzare altro mezzo, quale il taxi per raggiungere tempestivamente l'aeroporto. La circostanza della mancata informazione è stata provata dall'attore e non contestata in alcun modo dalla convenuta. Riguardo a tale inadempienza non può sovvenire la deroga alla legge ordinaria della legge speciale del 4 aprile 1935 n.911, in quanto questa si riferisce alle conseguenze del ritardo e non alla inesistenza di informativa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 1.132,23 di cui € 682 per onorari ed € 400 per diritti, oltre spese generali del 12,50%, IVA e CAP.
PQM
Il Giudice di pace pronunciando definitivamente nella causa n.12467/2010 del RG, avendo disatteso ogni contraria istanza od eccezione accoglie la domanda dell'attore e condanna Trenitalia spa nella persona del legale rappresentante a pagare a Mannino Andrea la somma di €903,96.
Condanna altresì la convenuta a pagare le spese del giudizio che si liquidano, come da motiva, nella misura di €1.132.23 oltre spese generali del 12,50%, IVA e CAP.
Depositato in cancelleria
Roma 5/06/13
"
(fonte: dirittoitaliano.com)

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domenica 22 settembre 2013

DANNO BIOLOGICO PER ILLEGITTIMA ISCRIZIONE D'IPOTECA: EQUITALIA E COMUNE CONDANNATI AL RISARCIMENTO

Decisione originale la numero 3013/2013 del Giudice di Pace di Lecce, Avv. Cosimo Rochira, che ha riconosciuto la lesione psico-fisica di una contribuente a seguito di un’iscrizione ipotecaria illegittima effettuata da Equitalia per tributi richiesti dal Comune di Lecce.


La contribuente ha depositato della documentazione tesa ad attestare l'iscrizione ipotecaria illegittima effettuata da Equitalia per conto del Comune di Lecce. I due enti da parte loro non sono riusciti a fornire prova contraria di quanto accaduto.

Il Giudice ha poi disposto una CTU sull'imprenditrice ed il perito nominato è giunto alla conclusione che poteva essere ricondotta a tale circostanza la "reazione traumatica da stress" che veniva lamentata dalla donna alla quale venivano riconosciuti tre giorni di invalidità temporanea assoluta, quaranta giorni di invalidità temporanea al 50% e venti giorni al 25% nonché le spese mediche sostenute a causa di tale evento. Equitalia e il Comune di Lecce sono stati pertanto condannati in solido al pagamento di Euro 2.059,50.

Sicuramente tale pronuncia farà discutere ed aprirà nel futuro ad altre richieste di tale genere ma rende giustizia nei confronti degli errori nei quali possono incorrere le PA che effettivamente possono causare, soprattutto in virtù del periodo economico che stiamo vivendo, un danno biologico per eventuali richieste illegittime.

Scandalo assicurazioni. La denuncia dello "Sportello dei Diritti" violata la privacy di centinaia di migliaia di cittadini con la banca dati sinistri.

L’ennesimo scandalo italiano perpetrato a danno d’inconsapevoli cittadini si sta perpetrando da quando è stata ulteriormente implementata la banca dati sinistri dell’IVASS (l’istituto di vigilanza sulle assicurazioni che ha sostituito l’ISVAP) con le due banche dati denominate «anagrafe testimoni» e «anagrafe danneggiati», in cui confluiscono i dati di centinaia di migliaia di persone “colpevoli” per esempio, di aver assistito ad un sinistro stradale. Perché
forse non tutti sanno che non solo chi ha subìto o cagionato un sinistro, ma per il solo fatto di aver rilasciato una dichiarazione testimoniale a seguito di un incidente stradale, si può venire letteralmente schedati senza alcuna preventiva comunicazione.

Tale gravissima circostanza è passata nel più totale silenzio mascherata da lamentate e non giustificate esigenze antifrode che però vanno a ledere un diritto fondamentale dei cittadini: quello alla propria riservatezza. Ed è così che oggi le compagnie assicurative, di fatto, si ritrovano in possesso dei dati personali di centinaia di migliaia di cittadini senza che sino ad oggi nessuno abbia battuto un colpo. Ma allo “Sportello dei Diritti” non è sfuggita neanche questa nefandezza e per bocca del presidente e fondatore Giovanni D'Agata, è pronta a denunciare al Garante per la privacy unitamente ad un gruppo di esperti tale misfatto tutto italiano.
Vale la pena ricordare, infatti, che la costituzione di una banca dati contenente dati personali di soggetti (definiti dal Codice Privacy quali “interessati al trattamento”) necessiti di una serie di cautele e adempimenti organizzativi finalizzati alla trasparenza, in primis, e alla rigida applicazione di misure di sicurezza.
Un principio cardine alla base dell’attuale normativa in materia di corretto trattamento dei dati personali prevede che qualunque trattamento di dati personali (e in questa definizione vi ricade certamente la raccolta, l’archiviazione, la conservazione e la condivisione di dati personali in banche dati gestite da privati quali le compagnie di assicurazioni) deve essere preceduto da un’attenta politica di trasparenza nei confronti degli interessati. Ciò vuol dire che è necessario fornire agli interessati una completa informativa ex art. 13 d.lgs.196/2003 (c.d. Codice Privacy) contenente tutti gli elementi utili a spiegare le finalità e modalità del trattamento, l’origine del dato raccolto, le misure di sicurezza applicate e i soggetti ai quali rivolgersi per esercitare i diritti di accesso ex art. 7 del Codice (principio irrinunciabile e costituzionalmente garantito).
Oltre ai principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza nella raccolta e nel trattamento del dato che devono essere rispettati (e su questi punti già sembra vi siano molte ombre nella costituzione di tale banca dati), poi, è necessario garantire il principio di correttezza che vuol dire che “il trattamento (e la raccolta) dei dati deve avvenire presso l’interessato in maniera trasparente”. 

Evidentemente il costituire una banca dati a totale insaputa degli interessati, senza informativa e senza indicazione dei soggetti che a vario titolo potranno accedere a tutte le informazione archiviate dalle compagnie assicurative pare configurare una condotta assolutamente illegittima che secondo l’autorevole parere dell’esperto del settore avvocato Graziano Garrisi – portata innanzi all’Autorità Garante – potrebbe portare quantomeno al blocco e all’inutilizzabilità del dato, sino a configurare un vero e proprio illecito penale sanzionabile ai sensi dell’art. 167, comma 2, del Codice per violazione dell’art. 11 dello stesso Codice (che detta le regole per il corretto trattamento dei dati).
Per di più tali dati, a quanto pare, vengono raccolti dalle compagnie assicurative attraverso terzi soggetti (avvocati, ispettorati sinistri, agenzia di assicurazione e direttamente i danneggiati) e in assenza totale degli adempimenti generali e obbligatori sopra indicati e previsti dal Codice Privacy.
Pare opportuno sottolineare, pertanto, che il punto da cui partire è salvaguardare il diritto all’autodeterminazione informativa dei cittadini (interessati al trattamento) in base al quale ciascuno è libero di determinare l’ambito di comunicazione dei dati che lo riguardano.
Ognuno, infatti, dovrebbe avere la possibilità di verificare l’avvenuto inserimento in banca dati, la presenza o la rimozione dei dati, a tutela della propria dignità e riservatezza in quanto soggetto interessato al trattamento.
Dopo le scatole nere (già oggetto di un provvedimento da parte del Garante Privacy), quindi, pare si stia per perpetrare l’ennesimo colpo basso in danno dei cittadini e dei consumatori.

(fonte: sportellodeidiritti.org)

lunedì 16 settembre 2013

TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DI CANI - ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE

Lo scorso 6 agosto il Ministero della Salute ha emanato un'ordinanza contingibile ed urgente per la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.
Questa ha validità per 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi a partire dal 06 settembre 2013.

Non sembra, però, che l'ordinanza apporti delle novità considerevoli alla disciplina precedentemente vigente, anzi sembra piuttosto ricalcare quanto già stabilito da diverso tempo.

Proviamo, però, a ribadire concetti che dovrebbero essere già assimilati perché purtroppo troppo spesso si verificano episodi di aggressioni.

*****

Il proprietario del cane è responsabile del benessere dell'animale e risponde, sia in sede civile che penale, di danni eventualmente causati da questo a cose o persone e chiunque accetti di detenere un cane non di sua proprietà per un certo periodo ne assume la relativa responsabilità.

Occorre utilizzare guinzaglio (misura non superiore a 1,5 mt) e museruola nelle aree pubbliche, escluse quelle riservate ai cani individuate dai comuni, ed affidare la conduzione dell'animale a persona in grado di gestirlo; inoltre bisogna avere sempre al seguito strumenti idonei a raccoglierne le deiezioni.

Quando si decide di prendere un cane occorre preventivamente informarsi sulle caratteristiche dell'animale ed inoltre già con il decreto ministeriale n° 19 del 26 novembre 2009 (pubblicato in GU il 25/01/2010-entrata in vigore) sono stati istituiti dei percorsi formativi della durata di dieci ore organizzati dai comuni a livello locale, al termine dei quali viene rilasciato ai partecipanti un attestato di partecipazione "patentino" .
Questi corsi sono facoltativi ma i medici veterinari possono per la tutela dell'incolumità pubblica, segnalare ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i propri assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale.
In seguito ad episodi di morsicatura anche i comuni possono, sempre in collaborazione col servizio veterinario, decidere quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere tali percorsi formativi in seguito alla valutazione delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

Continuano ad essere vietati l'addestramento, la selezione o l'incrocio volti ad esaltare l'aggressività degli animali. E' vietato altresì sottoporre l'animale a doping o ad interventi chirurgici non conformi alla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia (Strasburgo 13/11/87, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 201 del 04/11/2010). Interventi eventualmente realizzati in violazione dell'art. 10 della Convenzione sono considerati maltrattamento d'animali e puniti sulla base dell'art. 544-ter del c.p..

Non possono possedere o detenere cani i delinquenti abituali o per tendenza, chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale, chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni, chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, i minori d'età o gli inabili per infermità di mente.

*****

La questione fondamentale da avere sempre presente se si vuole tenere con sé un animale è farlo in maniera responsabile e capire che in realtà quando il nostro amico a quattro zampe dà segni di aggressività spesso è per colpa nostra.
Se vogliamo che non accadano episodi di aggressioni o morsicatura nei confronti delle persone o di altri animali nel caso notassimo un indole aggressiva meglio rivolgersi ad esperti che possano aiutarci a gestire per il meglio il nostro animale da compagnia.

leggi il testo completo dell'ORDINANZA 6 agosto 2013 - Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (13A07313)
il link: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-09-06&atto.codiceRedazionale=13A07313&elenco30giorni=true

domenica 15 settembre 2013

ORDINI PROFESSIONALI: ANTITRUST AVVIA ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE MEDICI E ODONTOIATRI PER POSSIBILE INTESA RESTRITTIVA DELLA CONCORRENZA

COMUNICATO STAMPA

Secondo molte segnalazioni di singoli professionisti e da reti di studi odontoiatrici e una denuncia di Groupon, l’applicazione delle norme del codice deontologico limiterebbe il diritto dei singoli professionisti a farsi pubblicità.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 3 settembre 2013, ha deciso di avviare un’istruttoria per verificare se la Federazione Nazionale Medici e Odontoiatri (Fnomceo), attraverso le norme del Codice deontologico e le linee guida applicative, abbia ingiustificatamente limitato il ricorso alla pubblicità da parte dei singoli professionisti e delle reti di studi odontoiatrici, in violazione delle norme comunitarie in materia di intese restrittive della concorrenza.

Secondo l’Antitrust le norme sulla pubblicità contenute nel Codice Deontologico e le linee guida emanate dalla Fnomceo, il cui mancato rispetto sottopone i singoli professionisti al rischio di procedimenti disciplinari, potrebbero limitare ingiustificatamente il ricorso alla pubblicità da parte dei medici. 

Il Codice prevede infatti: 

a) l’assoluto divieto di pubblicità promozionale, utilizzato, secondo alcune denunce arrivate, per contestare l’utilizzo di specifici mezzi di diffusione o messaggi incentrati sulla particolare convenienza economica delle prestazioni; 
b) il divieto di pubblicità comparativa; 
c) limitazioni relative ai messaggi pubblicitari contenenti le tariffe; d) la verifica preventiva da parte degli Ordini della conformità alle norme deontologiche dei messaggi pubblicitari che intendono diffondere.

Secondo l’Antitrust gli ostacoli al ricorso alla pubblicità potrebbero avere effetti restrittivi della concorrenza in quanto limiterebbero l’utilizzo, da parte dei singoli professionisti e di studi associati, di una importante leva concorrenziale.

All’origine del provvedimento numerose segnalazioni arrivate da parte di singoli professionisti e società che gestiscono studi odontoiatrici, secondo le quali l’utilizzo dello strumento pubblicitario risulterebbe diffusamente ostacolato dalla relativa disciplina contenuta nell’art. 56 del Codice deontologico e da una applicazione fortemente restrittiva, in tale ambito, della nozione di ‘decoro professionale’. 

La segnalazione presentata  dalla società Groupon Spa lamenta invece che diversi organi territoriali avrebbero inoltre esercitato forme di pressione sui medici che pubblicizzano la propria attività professionale avvalendosi dei servizi di Groupon, ottenendo la disdetta dei contratti.

Roma, 13 settembre 2013

(fonte: agcm.it)

CODICE STRADA SARA' PIU' ATTENTO A BICI

Almeno 280 ciclisti muoiono ogni anno sulle strade. Interverremo con urgenza


ROMA - Un nuovo Codice della strada, più attento ai ciclisti, sarà forse già presto entro l'inizio del prossimo anno. Ad annunciarlo è il sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti
Erasmo D'Angelis, a margine di una conferenza stampa sull'utilizzo della bicicletta.


"I mondiali di ciclismo saranno un'occasione per parlare di ciò che stiamo realizzando a favore della mobilità sostenibile", ha detto in merito alla manifestazione in programma dal 22 al 29 settembre in Toscana e a cui il ministero dei Trasporti parteciperà con info point dedicati alla sicurezza stradale. "In Parlamento siamo all'inizio del dibattito sulla riforma del Codice della strada,che andrà nel senso della tutela degli utenti deboli,ciclisti e pedoni. Speriamo di aver pronto già all'inizio del prossimo anno", ha annunciato il sottosegretario.

"Ogni anno abbiamo 4000 morti per incidenti su strada, tra cui 280 ciclisti. Questo il momento di lanciare politiche di sostegno per chi va in bici" ha aggiunto. A essere rivista, sostiene, deve essere tutta la normativa sulle piste ciclabili, di qui l'intenzione di creare un tavolo di lavoro cui siederanno Anci, ministero e associazioni "per intervenire quanto prima". Quindi la promessa: "metteremo gli italiani nelle condizioni di usare la bicicletta come mezzo di trasporto urbano, è questo il vero cambiamento culturale".

(fonte: ansa.it)

sabato 14 settembre 2013

ATTACCO HACKER SU VODAFONE IN EUROPA: RUBATI I DATI DI 2 MILIONI DI CLIENTI

LECCE, 13 SETTEMBRE 2013 - Arriva dalla Germania la notizia secondo cui un attacco hacker avvenuto i primi di settembre su Vodafone in Europa, avrebbe consentito di carpire i dati di due milioni di clienti Vodafone, tra cui anche numeri di conto corrente. È stata, infatti, la società ad annunciare sia il grave evento che il numero dei clienti colpiti, in particolare in Germania.
Per gli utenti, come ha comunicato la stessa Vodafone, è utile sapere che tra i dati che sono caduti nelle mani dell’hacker vi sono nomi, indirizzi, date di nascita, sesso, codici bancari e numeri di conto. Mentre l'autore o gli autori del reato non avrebbero avuto accesso alle informazioni relative a carte di credito, password, numeri PIN, numeri di cellulare o connessione dati.
I dati in questione sarebbero riferibili solo a clienti del settore mobile, mentre nessuno del settore rete fissa. Vi è da specificare che il caso potrebbe riguardare solo Vodafone Germania, mentre altri Paesi, tra cui l’Italia, ad oggi non sarebbero interessati. Le persone colpite saranno avvisate tramite un’apposita lettera da Vodafone. Inoltre, i clienti potranno verificare su www.vodafone.de se i loro dati sono colpiti su Internet.

La società ha precisato che è quasi impossibile per gli autori del reato accedere direttamente ai dati rubati ai conti bancari delle persone colpite. Tuttavia, i criminali potrebbero utilizzare ulteriori attacchi di phishing, ad esempio attraverso falsi messaggi e-mail al fine di recuperare ulteriori informazioni quali password e dati della carta di credito. I dati rubati potrebbero aiutare i criminali che inviano email di phishing particolarmente credibili, perché possono utilizzare, per esempio, nei confronti delle potenziali vittime, i loro veri nomi e il numero di conto. I clienti dovranno essere particolarmente cauti nel prossimo futuro, quando verrà inviata qualsiasi e-mail che richiede l’immissione di dati sensibili.
Il furto di massa di dati a Vodafone rileva Giovanni D'Agata, fondatore e presidente dello “Sportello dei Diritti”, non è un caso isolato. Nel 2006, ben 17 Milioni di numeri di telefono e i dati dei clienti sono stati rubati da T-Mobile. Nel 2011 un altro attacco informatico ha consentito di rubare dal "Playstation Network" di Sony i dati di ben 77 milioni di account utente - di cui 32 milioni in Europa.
Ancora una volta ritorna, quindi, lo “Sportello dei Diritti”, ricorda ai consumatori di stare sempre attenti ai propri dati, e di adottare quelle semplici accortezze come quella di utilizzare password diverse per account diversi e di cambiarle regolarmente. Un altro consiglio è quello di tenere d’occhio sempre il proprio conto e di denunciare immediatamente all’autorità ed alla propria banca ogni anomalia per ottenere restituzione dell’eventuale maltolto.
 (fonte: infooggi.it Notizia segnalata da Giovanni D'Agata)

SPAM: COME DIFENDERSI- LE INDICAZIONI DEL GARANTE PRIVACY

Spam: come difendersi. Le indicazioni del Garante privacy
Cosa è lo spam? Come ci si difende dall'invio di e-mail e sms promozionali indesiderati? A chi ci si può rivolgere per avere informazioni e tutela? A queste domande risponde la nuova campagna informativa del Garante privacy (il link: http://www.garanteprivacy.it/spam), rivolta alla vasta platea degli utenti, con l'obiettivo di fornire indicazioni utili per prevenire e contrastare la ricezione di messaggi commerciali indesiderati, se non addirittura molesti.
Una agile scheda e un video diffuso anche su Youtube (il video: http://www.youtube.com/watch?v=hDOH09EcFr0) illustrano in forma sintetica le principali cautele da adottare per un uso più consapevole dei sistemi di comunicazione personale (telefono, sms, posta elettronica, social network) e per evitare anche involontarie diffusioni dei propri dati personali.
Nel contempo, vengono offerti suggerimenti per tenere comportamenti o adottare accorgimenti tecnici a tutela della riservatezza dei propri canali di comunicazione. Nella scheda sono indicate anche le modalità per chiedere la cancellazione dei propri dati personali e l'interruzione dell'invio di comunicazioni indesiderate, così come le procedure per il ricorso a forme di tutela amministrativa o giurisdizionale.

(fonte: garanteprivacy.it)

venerdì 13 settembre 2013

IL TAR DEL LAZIO CONDANNA I RITARDI CRONICI PER IL RILASCIO DELPERMESSO DI SOGGIORNO

Il Decreto Legislativo 286 del 1998 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione all'art. 9 c. 2 sancisce: 
"Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. ".

Questo é quanto stabilito dalla legge ma la realtà é ben diversa poiché lo straniero che si trovi a dover ottenere tale documento é costretto ad aspettare diversi mesi, o almeno questo fino ad oggi.

Il TAR del Lazio con la sua sentenza n. 8154 del 9 settembre ha, infatti, messo la parola fine a questa prassi censurando i ritardi cronici della PA.

Il procedimento é stato instaurato attraverso una Class action promossa da diverse associazioni, patronati e sindacati che hanno raccolto le doglianze dei tanti immigrati che si trovavano per l'appunto in questa situazione incresciosa.

Il Tribunale Amministrativo, nella sentenza, impone al Ministero dell'interno il rispetto del termine di 90 giorni indicato dalla legge per il rilascio del P.d.S. ed un anno di tempo per porre rimedio a quella che nel provvedimento viene definita una “generalizzata violazione dei termini di conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo”.

Nello stesso ricorso era stata anche presentata la problematica relativa alle procedure discrezionali adottate delle questure in merito ai requisiti richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno CE ai familiari degli stranieri già in possesso di questo titolo chiedendo all'autorità giudiziaria adita di indurre il Ministero ad eliminare tale disomogeneità.

Questa parte del ricorso non é stata accolta poiché, spiega il TAR, non potendo condannare l'amministrazione ad un facere specifico un suo provvedimento risulterebbe invasivo delle attribuzioni del potere legislativo.

IL SILPoL INCONTRA IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, ON. GIANPIERO D'ALIA

Riceviamo e pubblichiamo: 

2 Settembre 2013.- Non si ferma l'attività del nostro sindacato, nonostante la stagione delle ferie e la delicatezza della fase economica, che sta attraversando il nostro Paese con evidenti ricadute a carico dei lavoratori, continua il nostro impegno a tutela della Categoria.
Il Ministro D’Alia ha prontamente risposto alla nostra richiesta di incontro, mostrando la massima disponibilità al dialogo su alcuni punti importanti posti in discussione.
Riforma dell'ordinamento nazionale della Polizia locale, rinnovo contrattuale e istituzione di un'area separata seppur nel comparto delle autonomie locali, e precariato sono stati i temi principali affrontati durante l'incontro, rispetto ai quali il SILPoL ha rimarcato l'improcrastinabilità di una soluzione a breve termine, specie infunzione della situazione di particolare disagio in cui versano i Corpi ed iServizi di polizia locale.
Per quanto attiene alla riforma dell'ordinamento, il Ministro ci ha assicurato che si è già attivato per rappresentare alla sua compagine di governo la necessità di un intervento legislativo specifico sulla problematica della sicurezza urbana e del ruolo delle polizie locali, alle quali egli stesso riconosce un profilo di elevata professionalità e specificità. A tal proposito, è stato posto alla sua attenzione il progetto di riforma per il quale ci stiamo battendo da anni, per promuovere un testo di legge che rispecchi le esigenze della categoria e che sia in sintonia con le qualità di p.g. e p.s. attribuite alla polizia locale.
Non molto semplice invece appare essere la strada del rinnovo contrattuale per il comparto delle AA.LL, dal momento che, alla luce della vigente legislazione in merito al contenimento della spesa pubblica, potrà essere sottoscritta solo la parte normativa, con esclusione di quella economica fino al 2015. Ciò nonostante  abbiamo ribadito la necessità che il Governo presti la massima attenzione al tema del contratto separato nel quale, tra le altre cose, potrebbe essere prevista la destinazione delle risorse ex articolo 208 del codice della strada su un fondo unico nazionale.
Per ultimo, ma solo in termini cronologici, il confronto è passato sullo scottante tema del lavoro precario e dei suoi soggetti, che non esenta dai drammatici effetti la Polizia Locale, dal momento che in diversi Comandi prestano servizio Agenti con contratto a tempo determinato e parziale. Nell'ambito degli interventi legislativi messi in campo dal Governo, o ancora allo studio, il Silpol ha presentato al ministro D'Alia una serie di proposte, dalle quali poter trarre spunto per la statuizione di specifici percorsi di stabilizzazione dei nostri operatori, che tengano conto della specificità del profilo professionale e della specialità dei compiti e delle funzioni, aspetti assolutamente non fungibili.

giovedì 12 settembre 2013

ANNULLATO VERBALE TELELASER PER MANCATO RIFERIMENTO ALLA PRESENZA DEL CARTELLO DI SEGNALAZIONE

E' l'interessante decisione del Giudice Antonino Fazio del Tribunale di Piacenza che con la sua sentenza n° 422/2013 ha annullato il verbale, compresa la decurtazione dei punti, elevato nei confronti di un automobilista "pizzicato" dal telelaser.

Nel modulo di contestazione dell'infrazione non era contenuto un espresso riferimento alla presenza di idonei segnali stradali di indicazione del fatto che si stesse procedendo a controllo elettronico della velocità.

A nulla è valsa, poi, la testimonianza resa dall'agente accertatore, questo perché il Giudice dell'appello ha ritenuto che, dovendo la Pubblica Amministrazione basarsi sui principi di efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa, l'indicazione della presenza o meno dell'idonea segnalazione, obbligatoria per la validità dei controlli da oramai diversi anni, deve essere contenuta direttamente nel modulo recapitato all'automobilista.

La P.A., infatti, deve documentare a priori di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla legge, per questi motivi oltre all'annullamento della procedura sanzionatoria il Giudice ha condannato l'ente alle spese di giudizio.

LA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE RIFORME COSTITUZIONALI: PARTECIPA! FINO ALL'8 OTTOBRE

Da diverso tempo e fino all'8 ottobre p.v., è possibile partecipare on line (sito: http://www.partecipa.gov.it/index.html) alla consultazione pubblica sulle riforme costituzionali promossa dal Ministro per le Riforme Costituzionali. 
Si tratta di un importante strumento di democrazia partecipativa che viene ormai utilizzato

in tutto il mondo, oltre che di un'occasione importante con l’obiettivo di favorire una grande partecipazione popolare attraverso la possibilità offerta dalle nuove tecnologie.

La consultazione si struttura in tre livelli:

- un questionario breve di otto domande per un tempo stimato di circa 5 minuti;
- un questionario di approfondimento di 14 domande (con alcuni campi aperti per i commenti) che prevede un tempo di compilazione di circa 20 minuti;
- una consultazione pubblica che dovrà essere organizzata attraverso la facilitazione, animazione e gestione di dibattiti fisici e via web (ospitati da università, fondazioni, scuole e altre organizzazioni) .

Le domande dei questionari sono raggruppate in 3 categorie: Forma di Governo e Parlamento, Strumenti di Democrazia Diretta e Autonomie Territoriali.

I risultati confluiranno, poi, in un rapporto che sarà pubblicato on line e consegnato alla Presidenza del Consiglio.

Finora sono stati più di 50.000 i questionari compilati da un'equa rappresentanza di cittadini, dati calcolati per età, titolo di studio e tipo di lavoro svolto distribuiti su tutto il territorio nazionale. 
Segno positivo che ci fa capire come molte persone siano consapevoli dell'importanza di approfittare di questo genere di strumenti per dare attivamente il proprio contributo alla modifica della legge fondamentale dello Stato italiano.

per partecipare clicca su questo link: http://www.partecipa.gov.it/index.html

SEGNALATA LA COMMERCIALIZZAZIONE DI POLIZZE R.C. AUTO TRAMITE SITI INTERNET CHE NON CONSENTONO L'IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI

COMUNICATO STAMPA DEL 9 SETTEMBRE 2013

L’IVASS rende noto che è stata segnalata la commercializzazione di polizze r.c. auto, anche aventi durata temporanea (5 giorni), tramite il seguente sito internet: 

www.playitalia.it

che non consente l’identificazione dell’intermediario né l’accertamento della relativa iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi. 
L’Istituto richiama l’attenzione degli utenti e degli intermediari sulla circostanza che i siti web degli intermediari che esercitano l’attività di intermediazione tramite internet devono sempre indicare: 

a) i dati identificativi dell’intermediario; 
b) l’indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica; 
c) il numero e la data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’IVASS. 

Per gli intermediari del SEE abilitatati ad operare in Italia il sito web deve riportare, oltre ai dati identificativi ed ai recapiti sopra indicati, l’indicazione dell’eventuale sede secondaria nonché la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia con l’indicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. 

I siti web che non contengono le informazioni sopra riportate non sono conformi alla disciplina in tema di intermediazione assicurativa ed espongono il consumatore al rischio di stipulazione di polizze contraffatte. 

L’IVASS raccomanda sempre di adottare le opportune cautele nella sottoscrizione tramite internet di contratti assicurativi, soprattutto se di durata temporanea, verificando, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese e tramite intermediari regolarmente autorizzati allo svolgimento dell’attività assicurativa e di intermediazione assicurativa, tramite la consultazione sul sito www.ivass.it: 

− degli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenco specifico per la r. c. auto); 
− dell’elenco degli avvisi relativi a “Casi di contraffazione o società non autorizzate; siti internet non conformi alla disciplina sull'intermediazione” 
− del Registro unico degli intermediari assicurativi e dell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea. 

I consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center dell’IVASS al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 oppure, negli altri orari, al n. 06/421331. 

Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell’interesse degli utenti.

(fonte: ivass.it)

martedì 3 settembre 2013

PUBBLICITA' INGANNEVOLE DELLA PERFETTI SU DAYGUM, VIVIDENT E MENTOS. CARATTERISTICHE SALUTISTICHE INESISTENTI PERCHE' GLI ALIMENTI NON SOSTITUISCONO LO SPAZZOLINO.

Interviene l'Antitrust con una multa da 180.000 euro

E’ ingannevole lo spot che presenta il chewing gum come un prodotto che può sostituire lo spazzolino, come è stato detto migliaia di volte nella pubblicità di Daygum Protex, Daygum XP, Vivident Xylit e Mentos Pure White. 


Lo ha sentenziato l'Antitrust, l'autorità italiana garante della concorrenza e del mercato, nell'ultimo Bollettino ed ora la Perfetti dovrà pagare 180.000 euro di multa. 
È questo in sintesi il significato della sentenza dell’Antitrust che accusa la società Perfetti Van Melle di avere ingannato per quasi due anni (dal gennaio 2011 al novembre 2012) milioni di consumatori con messaggi scorretti. 

La società, che ha un fatturato di 500 milioni di euro, deve pagare una multa di 180 mila euro (150.000 euro alla Perfetti Van Melle Italia e una di 30.000 euro alla Perfetti Van Melle Spa). 

L’importo risulta particolarmente elevato per via delle massicce campagne portate avanti in 20 mesi e e del variegato numero di prodotti coinvolti. 

L’Antirust per realizzare la sentenza ha preso come riferimento scientifico i pareri espressi dall’Efsa ( Agenzia per la sicurezza alimentare europea) su questo argomento. Secondo l’Efsa è vero che masticare gomme senza zucchero riduce la placca, ma l’effetto si ottiene dopo 20 minuti assumendo chewing gum tre volte al giorno dopo i pasti. 

Anche l’effetto benefico dello xilitolo (contenuto nelle gomme della Perfetti ) contro la placca è riconosciuto dall’Efsa, ma nessuno ha mai avvallato la tesi secondo cui il chewing gum senza zucchero con xilitolo svolge questa funzione. Anzi l’Efsa fa ha respinto la richiesta portata avanti da alcune aziende di proporre questi messaggi publicitari.

In particolare l’Antitrust ha ritenuto ingannevole gli spot che presentavano il chewing gum come un prodotto idoneo a garantire l’igiene orale e dentale, utilizando azzardati accostamenti con lo spazzolino e immagini collegate all’ambito medico-odontoiatrico come lo specchietto e la poltrona del dentista.

In particolare l'Antitrust osserva che la campagna promozionale delle gomme da masticare in questione, "incentrata sui benefici salutistici derivanti dal consumo dei prodotti, specificamente per l'igiene orale e dentale, attraverso l'accostamento allo spazzolino, agli strumenti medici, ai vanti relativi agli effetti antitartaro, anticarie e antiplacca, ancora agli effetti di rinforzo e protettivi dei denti risultano ingannevoli verso i consumatori", 

Per.Giovanni D'Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti” la decisione dell’Antitrust è importante in quanto le massicce campagne pubblicitarie di Perfetti hanno convinto milioni di persone che il chewing gum può sostituire lo spazzolino e svolge un effetto anti tartato anti carie e anti placca. 

Ora vi è l’obbligo dei mass media di informare i cittadini. che non è vero in quanto agli alimenti reclamizzati "non possono essere attribuite le caratteristiche salutistiche via via vantate pregiudicando una consapevole ed avveduta scelta commerciale dei consumatori

(fonte: sportellodeidiritti.org)