mercoledì 31 luglio 2013

INTERCETTAZIONI: IL GARANTE PRIVACY ALLE PROCURE, SERVE MAGGIORE SICUREZZA.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha prescritto alle Procure della Repubblica misure e accorgimenti per incrementare la sicurezza dei dati personali raccolti e usati nello svolgimento delle intercettazioni.
Il provvedimento è stato adottato all'esito di una indagine conoscitiva avviata dall'Autorità lo scorso anno presso un campione di Procure della Repubblica di medie dimensioni (Bologna, Catanzaro, Perugia, Potenza e Venezia) allo scopo di valutare le misure tecnologiche e organizzative adottate negli Uffici giudiziari nell'attività di intercettazione di conversazioni telefoniche o di comunicazioni, anche informatiche e telematiche. Misure di sicurezza erano già state prescritte ai gestori di servizi di comunicazione elettronica che attivano la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su richiesta dell'Autorità giudiziaria.
Dai riscontri ottenuti è emerso un quadro variegato e disomogeneo che ha posto l'esigenza di mettere  in campo interventi volti al rafforzamento del livello di sicurezza dei dati e dei sistemi usati per gestirli, nonché di estendere tali interventi alla generalità degli Uffici inquirenti, armonizzando le misure a protezione dei dati anche alla luce delle tecnologie in costante evoluzione nel campo delle comunicazioni elettroniche e dei possibili rischi legati all'uso degli strumenti informatici.
"La protezione delle informazioni personali raccolte e usate nello svolgimento delle intercettazioni riveste particolare importanza per gli effetti che un loro uso improprio può determinare sia riguardo alla dignità e ai diritti delle persone intercettate e di quelle che comunicano con esse, sia alla necessaria efficacia delle indagini" sottolinea Antonello Soro, Presidente dell'Autorità garante.
Il Garante ha dunque prescritto alle Procure una serie di stringenti misure da adottare entro 18 mesi dalla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale. Le misure riguardano sia i Centri Intercettazioni Telecomunicazioni (C.I.T.) situati presso ogni Procura della Repubblica sia gli Uffici di polizia giudiziaria delegata all'attività di intercettazione.
Misure di sicurezza fisica
Nelle sale d'ascolto delle Procure, nei locali dove vengono custoditi i server per la registrazione dei flussi telefonici o telematici intercettati  e in quelli in cui sono installati i terminali per la ricezione di questi flussi, l'accesso sarà possibile solo tramite badge individuali nominalmente assegnati (cui va associato un codice numerico a conoscenza solo dell'interessato) o dispositivi biometrici. Gli accessi dovranno essere tracciati. Il personale tecnico adibito alle operazioni di manutenzione o a interventi tecnici dovrà essere previamente autorizzato dalla Procura. Al personale tecnico dovrà comunque essere consentito l'accesso solo a dati, informazioni e documenti strettamente necessari al compimento degli interventi di manutenzione. Dovrà essere prevista l'adozione di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso.
Misure di sicurezza informatica
L'accesso di ciascun operatore, compresi gli amministratori di sistema, ai sistemi e ai server utilizzati nelle attività di intercettazione dovrà avvenire solo da postazioni abilitate ed effettuato da operatori autenticati tramite procedure rafforzate. Le postazioni dovranno essere connesse a reti protette con firewall.
Tutte le operazioni svolte nell'ambito delle attività di intercettazione (quali ascolto, consultazione, registrazione, duplicazione e archiviazione delle informazioni, trascrizione delle intercettazioni, manutenzione dei sistemi, distruzione delle registrazioni e dei supporti) dovranno essere annotate in registri informatici con tecniche che ne assicurino la inalterabilità.
La masterizzazione e l'eventuale duplicazione dei contenuti delle intercettazioni dovranno essere effettuate solo se indispensabili e solo da personale abilitato. Le registrazioni trasferite su supporti rimovibili es. cd, dovranno essere protette con tecniche crittografiche.  I contenitori o i plichi utilizzati per il trasporto dei supporti non dovranno recare indicazioni che consentano ad estranei di individuare l'oggetto dell'intercettazione.
La trasmissione all'Autorità giudiziaria dei supporti e della documentazione cartacea, quali le trascrizioni del contenuto delle intercettazioni, dovrà avvenire esclusivamente mediante personale di polizia giudiziaria.
Le tracce foniche, le altre informazioni acquisite e le eventuali copie di sicurezza (backup) dovranno essere conservate in forma cifrata. Ogni estrazione di dati dovrà essere effettuata con procedure crittografiche.
Lo scambio di dati tra Autorità giudiziaria e gestori di servizi Internet dovrà avvenire attraverso sistemi basati su protocolli di rete sicuri e in modo cifrato. Anche la trasmissione delle comunicazioni telematiche intercettate (flussi di indirizzi Ip, posta elettronica) dal punto di estrazione dalla rete del gestore fino agli apparati riceventi presso i C.I.T. dovrà essere cifrata.
Remotizzazione degli ascolti
In caso di ricorso alla cosiddetta "remotizzazione" - cioè al reindirizzamento dei flussi delle comunicazioni oggetto di intercettazione dai centri presso le Procure verso gli Uffici di polizia giudiziaria delegata  - le misure fisiche e informatiche da adottare nei locali di ascolto e registrazione delle intercettazioni dovranno essere le stesse prescritte  per i C.I.T.
I collegamenti tra le Procure e gli Uffici di polizia giudiziaria dovranno essere realizzati con connessioni "punto-punto" dedicate o con collegamenti in rete protetti (tipo Vpn).
Il Garante ha segnalato, infine, al Ministero della giustizia la necessità di fornire alle Procure della Repubblica le risorse idonee a dare attuazione a quanto prescritto nel provvedimento.
"Il provvedimento - conclude Soro - rientra nel quadro di una più generale azione di messa in sicurezza dei dati personali dei citta
dini che il Garante sta portando avanti nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche".
(Fonte: garanteprivacy.it)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CIRCOLARE ESPLICATIVA SU UTILIZZAZIONE DI LASTRICO SOLARE PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

La circolare fornisce chiarimenti se, nel caso di utilizzazione del lastrico solare per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da asservire all'efficientamento energetico di un immobile, tale lastrico, durante la fase di costruzione dell'impianto stesso, possa essere considerato un'area edificabile, ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.



Leggi qui il testo completo della circolare: 
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?rand=-7074884561173855167

SEGNALATA LA COMMERCIALIZZAZIONE DI POLIZZE R.C. AUTO TRAMITE SITI INTERNET CHE NON CONSENTONO L'IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI - COMUNICATO STAMPA IVASS DEL 27/07/2013

L’IVASS rende noto che è stata segnalata la commercializzazione di polizze r.c. auto, anche 
aventi durata temporanea (5 giorni), tramite i seguenti siti internet:

www.autotranzit.it
www.tranzitior.com

che non consentono l’identificazione dell’intermediario né l’accertamento della relativa
iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

L’Autorità richiama l’attenzione degli utenti e degli intermediari sulla circostanza che i siti web degli intermediari che esercitano l’attività di intermediazione tramite internet devono sempre indicare:

a) i dati identificativi dell’intermediario;
b) l’indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta 
elettronica;
c) il numero e la data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e 
riassicurativi nonché l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’IVASS.

Per gli intermediari del SEE abilitatati ad operare in Italia il sito web deve riportare, oltre ai 
dati identificativi ed ai recapiti sopra indicati, l’indicazione dell’eventuale sede secondaria 
nonché la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia con 
l’indicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

I siti web che non contengono le informazioni sopra riportate non sono conformi alla 
disciplina in tema di intermediazione assicurativa ed espongono il consumatore al rischio di 
stipulazione di polizze contraffatte.

L’IVASS raccomanda sempre di adottare le opportune cautele nella sottoscrizione tramite 
internet di contratti assicurativi, soprattutto se di durata temporanea, verificando, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese e tramite intermediari regolarmente autorizzati allo svolgimento dell’attività assicurativa e di intermediazione assicurativa, tramite la consultazione sul sito www.ivass.it:

 degli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi 
generali ed elenco specifico per la r. c. auto);
 dell’elenco degli avvisi relativi a “Casi di contraffazione o società non autorizzate”;
 del Registro unico degli intermediari assicurativi e dell’Elenco degli intermediari 
dell’Unione Europea.

I consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center dell’IVASS al
numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 oppure, negli altri orari, al n. 06/421331.

Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato
nell’interesse degli utenti.

(Fonte: ivass.it)

martedì 30 luglio 2013

ACCOLTO INTEGRALMENTE IL PRIMO RICORSO COLLETTIVO TRIBUTARIO ITALIANO.

La 4° Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con la sentenza n. 2724/13 ha ritenuto ammissibile l'azione collettiva dei contribuenti e ha annullato gli atti di accertamento sugli estimi catastali.



È con estrema soddisfazione che comunichiamo ai media e alla collettività, nonché ai tributaristi che saranno sicuramente interessati dalla notizia, che in data odierna è stata pubblicata dalla quarta sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce la sentenza numero 2724/13 che ha accolto integralmente il ricorso presentato collettivamente dai primi 25 contribuenti leccesi assistiti dall’avvocato Francesco D’Agata con la preziosa e fattiva collaborazione dell’avvocato Maurizio Villani, in relazione alla questione dell’aggiornamento degli estimi catastali a Lecce da parte dell’Agenzia del Territorio su input dell’amministrazione locale.


A sottolineare l’importante decisione, che riguarda per la prima volta in Italia un’azione collettiva intrapresa da più contribuenti che hanno impugnato con un unico ricorso altrettanti avvisi di accertamento, è Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” che alla luce di questo successo stigmatizza il comportamento di alcuni detrattori, anche tra le associazioni dei consumatori, che avevano bocciato a priori la via collettiva, senz’altro più economica per i contribuenti e per l’amministrazione della giustizia, prediligendo la presentazione in massa di migliaia ricorsi individuali per la medesima questione di diritto, tanto da far pensare ad un vero e proprio business dei ricorsi.

Ciò che però ci preme sottolineare, spiega Giovanni D’Agata, al di là dell’ennesima prova dell’illegittimità degli atti di accertamento in serie per l’aggiornamento degli estimi catastali a Lecce, è che l’accoglimento del primo ricorso collettivo tributario in Italia, che conferma in concreto quanto sostenuto dalla Cassazione con la sentenza numero 4490 del 22 febbraio 2013, apre la strada alla possibilità di intraprendere analoghe azioni per questioni simili che dovessero presentarsi in futuro e che riguardano ragioni di diritto comuni in un settore del diritto, quale quello processuale tributario, nel quale sino ad oggi si riteneva inammissibile il ricorso cumulativo.

(Fonte: sportellodediritti.org)

lunedì 29 luglio 2013

PATENTI AUTO LOW COST SU INTERNET, OCCHIO ALLA TRUFFA

ROMA  - Patenti low cost su internet, occhio alla truffa sempre in agguato. L'Unasca, l'associazione maggiormente rappresentativa delle autoscuole e delle agenzie di pratiche auto in Italia, raccomanda ai consumatori di fare massima attenzione ai contenuti e alla qualità dei servizi che si comprano. Come precisato da Emilio Patella, segretario nazionale Unasca autoscuole, ''la formazione per la patente non si può scontare come una pizza, perché a essa è legata la sicurezza su strada in primo luogo dei giovani, e le autoscuole hanno il dovere di far comprendere questo fatto agli utenti e di impegnarsi a offrire servizi consoni alla loro mission, che non è far superare l'esame per la patente, ma insegnare a guidare in modo responsabile e sicuro''.




Su internet - precisa ancora la nota - si trovano coupon a prezzi stracciati che, da Nord a Sud Italia, offrono anche a meno di 100 euro il ''tutto incluso'' tra lezioni di teoria, foglio rosa, esame teorico, tasse per esame, oltre a materiale didattico e alcune lezioni di guida. Ma Unasca sottolinea che le autoscuole professionali e serie per poter offrire dei corsi di qualità investono continuamente su aggiornamenti, standard europei, certificazioni, sicurezza, formatori, strumenti didattici, tecnologie. In una parola: preparazione. Unasca ha anche provato a comprare e utilizzare un coupon ed è sembrato proprio che il mancato guadagno dell'autoscuola dovuto allo sconto sia ricercato in modo studiato in un altro modo: ''Una volta andati in autoscuola con il coupon - racconta Patella - abbiamo appreso che la data dell'esame era già fissata, in un tempo molto breve, circa un mese e mezzo dopo la nostra iscrizione. Se si voleva spostare l'esame dovevamo aggiungere altri 50 euro, mentre se si veniva bocciati si pagavano ulteriori 150 euro per un nuovo esame di teoria, mentre se si doveva rifare la pratica il secondo esame costava altri 200 euro. Per non parlare del fatto che in aula si stava seduti in terra perché c'erano pochi posti rispetto agli iscritti e, infine, se si saltava una lezione di pratica per un impedimento, non si poteva recuperare, ma solo ricomprare pagandola ex novo.



Il sospetto sempre più diffuso - spiega Patella - è che l'autoscuola guadagni di più sulla bocciatura di un candidato, piuttosto che sulla bontà del servizio che dovrebbe offrire''.



Unasca invita le famiglie e tutti coloro che si accingono a prendere la patente a fare grande attenzione a cosa si compra on line, perché la patente ha a che fare con la sicurezza sulla strada e si prende una volta sola, per questo i soldi spesi oggi nelle scuole guida sono un investimento che fa risparmiare in futuro in termini di incidenti, assicurazione, consumi, multe.

(Fonte: ansa.it)

IL PROPRIETARIO DELL'AUTO HA L'ONERE DI AVER SEMPRE BEN PRESENTE DA CHI VIENE UTILIZZATO IL VEICOLO ANCHE ALL'INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE

Questa è la decisione della Corte di Cassazione, sezione VI Civile presa con l'ordinanza 10 maggio – 8 luglio 2013, n. 16952.

Il fatto: Con domanda depositata presso il Giudice di Pace di Brescia il proprietario del veicolo ricorre contro la notifica della violazione dell’art. 126-bis del codice della strada per non avere fornito i dati, personali e della patente di guida del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell’infrazione per eccesso di velocità, avvenuta nel 2009. A sostegno l'uomo dedusse di avere tempestivamente comunicato di non essere in grado di fornire i dati del conducente dell'auto al momento dell'accertamento dell'infrazione, avendo affidato il veicolo a terze persone - delle quali forniva le generalità - e non essendo egli a bordo della vettura. 

Il Giudice di Pace prima, ed il Tribunale in un secondo momento hanno entrambi rigettato le rispettive istanze del ricorrente che a quel punto si trovava a dover chiedere la cassazione della sentenza con l'unico motivo di ricorso: "violazione e falsa applicazione dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada...si duole che non sia stata ritenuta giustificata la non conoscenza, da parte sua, dei dati del conducente, essendosi di fronte ad un caso di auto di famiglia guidata da parenti. stretti del proprietario e non essendo predicatile un dovere di conoscenza in capo all’intestatario al PRA là dove ci si trovi in presenza di un libero utilizzo della macchina dell’ambito familiare."

Molto semplice per i giudici della Suprema Corte addivenire alla stessa conclusione del giudice di prima istanza.
Il proprietario di un veicolo ha sempre l'obbligo di essere a conoscenza di chi materialmente ha in uso lo stesso anche se il mezzo viene utilizzato all'interno del nucleo familiare da varie persone che ne hanno la libera disponibilità.
Non può, pertanto, invocare il principio, da lui sostenuto, per cui l'intestatario dell'auto non può avere la certezza su chi aveva la disponibilità del mezzo in un dato momento ma deve sempre avere sotto controllo la situazione come indicato anche dalla costante giurisprudenza di questa Corte.

"Il proprietario del veicolo è tenuto a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità di identificare detti soggetti necessariamente risponde a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in modo da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente (Cass., Sez. II, 3 giugno 2009, n. 12842)."

Per questo motivo la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.

domenica 28 luglio 2013

LA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE RIFORME COSTITUZIONALI


La consultazione pubblica sulle riforme costituzionali costituisce un’importante occasione per partecipare al processo di riforma e fornire indicazioni preziose per i lavori istituzionali.

La consultazione è aperta dall’8 luglio all’8 ottobre 2013 per una durata complessiva di 3 mesi. I risultati confluiranno in un rapporto che sarà pubblicato online e consegnato alla Presidenza del Consiglio.
Il processo di consultazione è strutturato in tre livelli: un questionario breve, un questionario di approfondimento e una fase di discussione pubblica. I primi due questionari saranno accessibili online a partire dall’8 luglio, mentre l’avvio della successiva fase di discussione pubblica sarà annunciato in corso sui siti istituzionali. Questo processo strutturato ha l’obiettivo di favorire una grande partecipazione popolare e, allo stesso tempo, di coinvolgere ogni tipo di interlocutore, con differenti gradi di esperienza e conoscenza delle materie trattate. Ogni livello rimane comunque aperto a tutti.
1) Cosa è una consultazione pubblica e a cosa serve?
Una consultazione pubblica è una procedura rigorosa per il coinvolgimento diretto del cittadino nell’azione politica e legislativa di un’istituzione pubblica. Rappresenta uno strumento di democrazia partecipativa, complementare ai canali tradizionali della democrazia rappresentativa. Non ha valenza statistica, nè misura le preferenze di tutta la popolazione italiana, ma puo’ fornire un importante contributo nel processo di identificazione delle necessità percepite e dell’impatto delle azioni politiche.
2) Quali temi riguarda la consultazione pubblica sulle riforme costituzionali?

Oggetto della consultazione pubblica sono i temi indicati dalla Relazione finale del gruppo di lavoro sulle Riforme Istituzionali istituita dal Presidente Napolitano il 30 marzo 2013, fatto salvo per le materie non oggetto di delega di mandato del Ministro per le Riforme Costituzionali. Le domande, per entrambi i questionari, sono raggruppate in 3 categorie: Forma di Governo e Parlamento, Strumenti di Democrazia Diretta e Autonomie Territoriali.
3) In che modo è strutturata la consultazione pubblica sulle riforme?
ll modello proposto prevede una “stratificazione” in tre livelli, in modo da dare una lettura complessa e strutturata sulle materie di riforma. I primi due livelli seguono la forma del questionario online. Nel primo caso si tratta di 8 domande di facile comprensione, per un tempo di compilazione stimato in circa 5 minuti, al netto della lettura consigliata delle didascalie, degli approfondimenti e del glossario. Il secondo livello consiste in un’indagine strutturata per utenti con un grado di consapevolezza maggiore, e in generale cittadini desiderosi di approfondire la materia. E’ articolato in 14 domande con l’aggiunta di alcuni campi aperti, e prevede un tempo di compilazione di circa 20 minuti. Il terzo livello si sviluppa attraverso la facilitazione, animazione e gestione di dibattiti fisici e via web (ospitati da università, fondazioni, scuole e altre organizzazioni). Tale strutturazione multi-livello consente di raggiungere il maggior numero possibile di cittadini e allo stesso tempo mantenere il grado di approfondimento di una consultazione più specialistica.
4) Come saranno utilizzati i risultati?
I risultati della consultazione saranno: a) accuratamente analizzati e aggregati in un report, costruito in collaborazione con il Comitato Scientifico e pubblicato online nei giorni successivi alla chiusura; b) acquisiti e analizzati dal gruppo di lavoro del Dipartimento per le Riforme Istituzionali; c) ufficialmente consegnati alla Presidenza del Consiglio. Una volta conclusa la consultazione, i dati da essa generati saranno normalizzati secondo i criteri del segreto statistico e condivisi con licenza CC-BY 3.0 (vedere Note Legali).
5) Perché una consultazione pubblica online?
Perché si tratta di una prassi consolidata in tutto il mondo, ed è importante guardare al futuro, utilizzando le tecnologie per ampliare le possibilità di partecipazione attraverso nuovi metodi e strumenti, inserendoli in fasi sempre più rilevanti del processo democratico. Attraverso le consultazioni online si riconosce inoltre l’importanza delle tecnologie digitali nel processo democratico, come testimoniato recentemente dal rapporto del Senato “i Media Civici in ambito parlamentare”. Una consultazione online si differenzia da una semplice raccolta di opinioni sul Web, in quanto rappresenta un processo strutturato con metodo rigoroso e trasparente.
6) Perché una consultazione pubblica sulle riforme costituzionali?
Perché è fondamentale avere indicatori utili a valutare l’orientamento complessivo degli Italiani verso il tema pubblico per eccellenza, le riforme costituzionali. In questo modo, il processo di riforma sarà arricchito da un ulteriore elemento, l’opinione dei cittadini. La consultazione sulle riforme costituzionali - per la peculiarità del momento storico e la centralità del tema per il funzionamento dello Stato e la qualità della democrazia – rappresenta dunque un fondamentale e necessario processo di partecipazione pubblica.
7) È possibile consultare i cittadini su materie complesse come quelle relative alle riforme costituzionali?
Si, se la consultazione è accompagnata da supporti informativi facilmente fruibili e sostenuta da un dibattito pubblico informato. Pur rappresentando in alcuni casi inevitabili semplificazioni di dibattiti articolati, i quesiti, anche nel caso del questionario breve, sono costruiti per rappresentare, in integrazione con note informative, glossario e materiali aggiuntivi, un sufficiente punto di partenza per i cittadini nella comprensione delle materie di consultazione. 
L’attività di consultazione deve anzi costituire un’occasione preziosa per contribuire alla formazione di una cittadinanza consapevole e per avvicinare i cittadini alle istituzioni. A tal fine, lo spazio web www.partecipa.gov.it diventerà, alla chiusura della consultazione, piattaforma permanente per l’aggregazione delle iniziative di consultazione e di partecipazione del governo e dei Ministeri, e per l’approfondimento e la condivisione di tematiche civiche.
8) Una consultazione online è sufficientemente inclusiva?
Una consultazione online aggiunge, alle tradizionali sfide di inclusione, criticità legate al digital divide, ovvero diseguaglianze di accesso alla tecnologie digitali, e quindi all’informazione e ai servizi ad esse connessi. La questione presenta, in Italia, un ulteriore problema: un “digital divide volontario”, legato alla scarsa percezione dell’utilità della rete. Proprio per questa specificità di contesto, consideriamo questa una grande occasione per avvicinare i cittadini, con adeguato supporto, all’utilizzo della Rete per finalità pubbliche, coerentemente con gli obiettivi dell’Agenda Digitale. Alla consultazione sarà associata un’azione di alfabetizzazione digitale, anche creando specifiche occasioni, coinvolgendo tutti partner interessati ad avvicinare la popolazione meno connessa. 
Grazie al coordinamento di Formez PA, sarà garantita ampia diffusione all’iniziativa con azioni di comunicazione tramite tutte le principali amministrazioni pubbliche. Inoltre, il Formez mette a disposizione Linea Amica, contact center della Pubblica Amministrazione, per aiutare i cittadini che manifestano bisogni di informazioni o difficoltà nella compilazione del questionario. Linea Amica (numero verde 803.001 da rete fissa, www.lineaamica.gov.it per informazioni via posta elettronica o chat) sarà anche accessibile dalla pagina Contatti di questo sito.
9) Quali garanzie si hanno della correttezza e sicurezza del processo?
Un Comitato Scientifico, presieduto dal prof. Francesco Profumo e composto da ISTAT e Fondazione Ahref, assicurerà, anche avvalendosi di pareri tecnici, la correttezza della costruzione e dello svolgimento dei lavori dal punto di vista formale, metodologico e tecnico.
10) Come è organizzata la gestione tecnica della consultazione e come risponde ai rischi tipici della partecipazione online?
La piattaforma tecnologica è progettata per offrire adeguati livelli di sicurezza nel trattamento e protezione dei dati, nonché standard elevati nella gestione, verifica e aggregazione dei risultati acquisiti. Le criticità tipiche della partecipazione online sono gestite tramite una combinazione di verifiche preventive e successive al procedimento che permettono di minimizzare eventuali interventi inappropriati.

IL SISTEMA EUROPEO COMUNE DI ASILO - NUOVO REGOLAMENTO DUBLINO III

É stato pubblicato il 29 giugno u.s. sulla G.U. dell'Unione Europea il nuovo regolamento Dublino III - Regolamento UE n. 604/2013 del 26 giugno 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio - Che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. Questo nuovo regolamento andrà tra qualche tempo a sostituire, dopo dieci anni dalla sua pubblicazione, il vecchio regolamento Dublino II apportando delle modifiche sostanziali.


Bisogna ricordare che i regolamenti sono immediatamente obbligatori e direttamente applicabili negli stati membri senza necessità di recepimento. Il regolamento in questione è entrato in vigore il 19 luglio 2013 ma si potrà applicare dal 1 gennaio 2014, fino ad allora continuerà ad essere applicato il precedente Dublino II. Collegato col Regolamento Dublino è il Regolamento Eurodac, che permette agli stati di comparare le impronte digitali dei richiedenti asilo. Oltre agli Stati membri dell'UE sono vincolati anche Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, in forza di accordi di associazione.


Uno degli obiettivi che si prefigge il documento emanato, così come il precedente detto Dublino II, è impedire che nessuno degli Stati membri voglia dichiararsi competente all’esame della domanda di protezione internazionale, privando in questo modo il rifugiato del diritto di accedere alla procedura amministrativa prevista per il riconoscimento dello status. Altro scopo è quello di impedire i movimenti interni all’UE dei richiedenti protezione, dando agli Stati la facoltà di decidere in quale Stato la persona debba veder esaminata la propria domanda.

Il Regolamento Dublino è un documento importante nella costruzione del sistema europeo comune di asilo ma è anche il documento più discusso e criticato soprattutto per la scarsa efficienza dimostrata in troppi casi concreti. Spesso, infatti, non riusciva a fornire una protezione equa ed effettiva e portava ad una distribuzione ineguale delle richieste d'asilo tra gli Stati membri.


Le modifiche apportate sapranno sicuramente migliorare alcune anomalie ma il problema, che si trova alla base del sistema, è il presupposto, non corrispondente a verità, che gli Stati membri costituiscano un'area con un livello di protezione omogeneo.


Le principali novità introdotte sono le seguenti:
- sono state modificate le definizioni di familiari;
- è stato introdotto l’effetto sospensivo del ricorso;
- sono stati inseriti i termini anche per la procedura di ripresa in carico;
- è possibile il trattenimento del richiedente per pericolo di fuga;
- è introdotto lo scambio di informazioni sanitarie a tutela del richiedente.

Leggi il testo completo dei provvedimenti: 
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:180:SOM:IT:HTML

sabato 27 luglio 2013

NUOVO CODICE DELLA STRADA: PATENTE A PUNTI PER I 14ENNI. STRADE PIU' SICURE PER BICI E MOTO

Permessi di guida «congelati», in caso di violazioni penali, sino all'esito del processo. Incentivi per le piste ciclabili

Patenti a punti anche per i quattordicenni che guidano motorini e minicar; segnaletica più sicura, a misura di motociclisti e ciclisti; permessi di guida «congelati» - in caso di violazione delle norme penali - sino all'esito del processo. Sono alcune delle norme contenute nel decreto di legge di delega approvato venerdì 26 dal consigli dei ministri. Nuove regole pensate «a difesa degli utenti deboli della strada - per usare le parole del premier Letta -, in particolare tocchiamo il tema dei ciclisti». Ci sarà un meccanismo «di premi per i comportamenti virtuosi e di sanzioni per quelli recidivi e non virtuosi»». E ancora: «Le strade sono riempite di quadricicli leggeri usati da ragazzi non sempre bravissimi a guidare e non sempre pienamente consapevoli dei rischi». Il governo studierà un provvedimento volto «a far sì che tutta la logica della patente a punti intervenga anche per utilizzo delle macchinine, è necessario considerarle come le altre automobili». «Il Codice della Strada ha 240 articoli e dal 1990 ad oggi ha subito 70 interventi - ha aggiunto il ministro alle Infrastrutture e Trasporti Lupi-. Serve un nuovo codice della strada, con una razionalizzazione, una delegificazione e una manutenzione normativa».

MINICAR - Una grossa novità riguarderà le patenti per i motorini e per le minicar, ottenibili già a 14 anni. «Sinora ai minorenni – spiega Lupi – non potevano venire applicate le sanzione in cui incorre l’adulto con la patente a punti. Con il nuovo codice queste patenti sono in tutto uguali a quelle a punti, e potranno venire sospese e ritirate». Per la sicurezza delle strade, da cui dipende ancora il 15% dei morti per incidente, bisognerà intervenire sulla progettazione, la manutenzione e la segnaletica soprattutto per tutelare gli utenti più deboli: motociclisti e ciclisti. Lupi ha fatto l’esempio dei guard rail, «andranno ripensati nella forma sia quelli in cemento sia quelli in ferro, causa spesso di lesioni gravissime per i guidatori delle due ruote».

PIU' SICUREZZA PER I CICLISTI - Saranno inoltre introdotte diverse misure ad hoc, per i ciclisti, come l'adozione di sistemi di maggiore visibilità notturna. Prevista anche la progettazione e costruzione di strade più sicure, con espressa previsione di una moderna segnaletica e la creazione di infrastrutture ed arredi finalizzati anche alla sicurezza degli utilizzatori a due ruote. Per i conducenti minorenni, come giá annunciato, è prevista l'introduzione della patente a punti, al fine di «intervenire celermente e preventivamente nell'educazione stradale dei giovani utenti della strada».

PATENTI BLOCCATE - E ancora: patenti bloccate, in caso di violazione di norme penali, sino alla conclusione del processo. Vengono così accolte le richieste dell'Associazione vittime della strada, introducendo un coordinamento tra procedimento amministrativo e procedimento penale, «al fine di evitare che le misure amministrative cautelari di sospensione della patente di guida perdano efficacia prima della definizione del procedimento penale».
INASPRIMENTO SANZIONI - In tale modo, spiega palazzo Chigi, «chi è colto alla guida di un'autovettura sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e/o di alcool, non potrá riottenere la patente fino a quando non è definito il procedimento penale». Nel nuovo codice della strada saranno inoltre inasprite le sanzioni «per comportamenti ritenuti particolarmente pericolosi per la sicurezza stradale e nei confronti dei recidivi». Mentre per la presentazione dei ricorsi contro le sanzioni amministrative è prevista una semplificazione burocratica , fissando una distinzione chiara degli ambiti di competenza tra ricorsi amministrativi (dinanzi al Prefetto) e giurisdizionali (dinanzi al Giudice di Pace).
(Fonte: motori.corriere.it)

DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO DEGLI STRANIERI - LA CORTE COSTITUZIONALE SUL T.U. IMMIGRAZIONE

Il T.U. Immigrazione all'art. 5 c. 5 recita: "Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale."

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 202 del 18 luglio 2013, è intervenuta proprio dichiarando l'illegittimità costituzionale della parte evidenziata in grassetto in cui è prevista una valutazione del rilascio del permesso di soggiorno si applichi solo per lo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, vale a dire solo per chi ha presentato formale domanda.

Il giudizio di legittimità costituzionale era stato promosso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto sugli articoli 5, comma 5, e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni sull’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento dal territorio dello Stato), in relazione agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, nonché all’art.117, primo comma, Cost. con riferimento all’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

La questione ha origine da un giudizio per l'annullamento del decreto emesso dal Questore di Venezia con il quale è stata respinta l'istanza del cittadino straniero per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. Il provvedimento di diniego è fondato sul giudizio di pericolosità sociale del soggetto desunto dai precedenti dello stesso in materia di stupefacenti relativa a fatti del 2002.
Il TAR, però, ritiene che il giudizio di pericolosità sociale non sia motivato visto che i fatti risalgono nel tempo all'anno 2002 e mancherebbe pertanto la pericolosità attuale.
Comunque la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno sarebbe stata automaticamente rigettata in considerazione della detta condanna, anche se non definitiva, ed in ogni caso il giudizio discrezionale è rimesso alla Pubblica amministrazione che deve tenere conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, delle conseguenze dell’espulsione e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.
Secondo il Tribunale Amministrativo, quindi, il ricorrente si troverebbe nelle condizioni sostanziali per ottenere sia il ricongiungimento familiare che il permesso CE di lungo soggiorno, ma non avendo presentato le relative istanze e non avendo esercitato i relativi diritti, né ottenuto i relativi provvedimenti, non rientra nelle eccezioni previste dal legislatore e dovrebbe, essere assoggettato all’automatismo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, in forza della condanna subita.
Secondo il TAR da qui deriverebbe la non manifesta infondatezza della questione 
di legittimità degli artt. 5, comma 5, e 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non estendono le eccezioni previste a coloro che si trovano nelle condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento familiare o il permesso di soggiorno di lungo periodo, ma non hanno richiesto i relativi provvedimenti.

Il ricorrente è presente sul territorio nazionale dal 1992 anno in cui ha contratto matrimonio con una cittadina italiana dalla quale ha avuto un figlio, successivamente ha divorziato da questa persona ed ha contratto matrimonio con una cittadina straniera titolare di un permesso per soggiornanti di lungo periodo, dalla quale ha avuto due figli ancora minorenni.

Motivi del ricorso
Il ricorrente sostiene che la mancata estensione della tutela rafforzata contro l’allontanamento, prevista dagli artt. 5 e 9 del decreto, a chi non abbia presentato un’istanza di ricongiungimento perché la famiglia si è formata in Italia, "violerebbe i principi di uguaglianza e di proporzionalità di cui all’art. 3 Cost.perché discrimina tra situazioni identiche dal punto di vista sostanziale". 
Irragionevole e sproporzionato ex art. 3 Cost. sarebbe poi il "sacrificio dei diritti inviolabili dell’uomo ex art. 2 Cost., dei diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ex art. 29 Cost., del diritto e dovere dei genitori di istruire ed educare i figli ex art. 30 Cost. e del principio di cui all’art. 31 Cost., che dispone che la Repubblica agevola la formazione delle famiglie proteggendo l’infanzia e la gioventù".

Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto nel giudizio, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata manifestamente inammissibile o non fondata.

La Corte Costituzionale respinge la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 mentre ritiene ammissibile quella relativa all’art. 5, comma 5, del decreto citato.

Al legislatore è riconosciuta ampia discrezionalità nel regolare l’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che sono coinvolti. Nell’ambito di questa discrezionalità, il legislatore può anche prevedere casi in cui, di fronte alla commissione di reati di una certa gravità, ritenuti particolarmente pericolosi per la sicurezza e l’ordine pubblico, l’amministrazione sia tenuta a revocare o negare il permesso di soggiorno automaticamente e senza ulteriori considerazioni.
Per la costante giurisprudenza la condanna di uno straniero per determinati reati può giustificare il mancato rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno ma bisogna bilanciare da un lato l'interesse a mantenere la sicurezza e l'ordine pubblico, allontanando eventuali soggetti che dovessero minare questo equilibrio, e dall'altro tenere in considerazione il fatto che questo genere di automatismi vanno ad incidere in modo sproporzionato ed a volte irragionevole sui diritti fondamentali della persona.

"Nel caso in esame, la disposizione impugnata delimita l’ambito di applicazione della tutela rafforzata, che permette di superare l’automatismo solo nei confronti dei soggetti che hanno fatto ingresso nel territorio in virtù di un formale provvedimento di ricongiungimento familiare, determinando così una irragionevole disparità di trattamento rispetto a chi, pur versando nelle condizioni sostanziali per ottenerlo, non abbia formulato istanza in tal senso. Simile restrizione viola l’art. 3 Cost. e reca un irragionevole pregiudizio ai rapporti familiari, che dovrebbero ricevere una protezione privilegiata ai sensi degli artt. 29, 30 e 31 Cost. e che la Repubblica è vincolata a sostenere, anche con specifiche agevolazioni e provvidenze, in base alle suddette previsioni costituzionali."

"Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Disposizioni sull’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento dal territorio dello Stato), nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato» e dichiara, invece, inammissibile  la questione di legittimità costituzionale sollevata con l’ordinanza in epigrafe in relazione all’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998."


PUBBLICATA DALLA COMMISSIONE EUROPEA LA CONSUMER CONDITIONS SCOREBOARD DEL 2013. CONSUMATORI UE DIFFIDENTI SUGLI ACQUISTI ONLINE CHE COMUNQUE SONO IN AUMENTO.

Più acquisti "verdi". L'Italia si attesta al di sopra della media.

È stato appena pubblicato il quadro di valutazione del 2013 “Consumer Conditions Scoreboard”, una sorta di “pagella” delle condizioni dei consumatori della Commissione Europea, che come una specie di “finestra sul mercato” viene utilizzata per il monitoraggio di ciò che accade nel mondo dei consumi dell’Area UE ma che serve anche per determinare, secondo le intenzioni dell’esecutivo UE, le future iniziative europee in campo legislativo.

Dal quadro in questione, rileva Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, emerge fra l’altro che i cittadini europei utilizzano sempre più il commercio elettronico, ma rimane elevato il livello di diffidenza nei confronti degli acquisti online e delle pratiche commerciali illegali. Come associazione impegnata anche nella difesa dei consumatori ci uniamo all’evidente preoccupazione che può essere evidenziata circa la scarsa conoscenza dei diritti dei consumatori. A fare da pendant a quest’aspetto negativo vi è un altro positivo: aumentano, infatti, gli acquisti “verdi”.

Cresce il commercio elettronico, ma soprattutto sul mercato interno. La quota infatti di consumatori che acquista online è passata dal 38% al 41% a livello nazionale e dal 9,6% all’11% per gli acquisti transfrontalieri. Un gap testimoniato anche dal grado di fiducia che raggiunge il 59% per gli acquisti nazionali ed è invece pari al 35% per quelli esteri. Ma le cifre variano molto a seconda dei diversi paesi, con quote oscillanti dal 18% al 76% di chi si sente tutelato adeguatamente dalle norme vigenti.

Resta comunque forte il timore di consumatori e venditori di imbattersi in pratiche commerciali illegali: oltre il 50% ritiene che tale rischio su internet è divenuto più probabile.

Ma dalla pagella esce anche un’Europa più eco-responsabile: quattro persone su dieci, pari ad una media UE del 41% (contro il 29% del 2011), affermano infatti di aver scelto beni e servizi, nel 2012, sulla base del loro impatto sull’ambiente. A guidare la classifica sono Grecia (56%) e la Svezia (53%) mentre fanalini di coda sono Lituania (28%) ed Estonia (25%). L’Italia si attesta al di sopra della media, al 43%.

(Fonte: sportellodediritti.org)

venerdì 26 luglio 2013

NASCE LO "SPORTELLO DEL PRECARIO"

Nasce lo “Sportello del Precario” con lo scopo di far acquisire ai lavoratori temporanei (ossia a tutti coloro che non hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato) la consapevolezza della eventuale illegittimità del proprio contratto di lavoro. A renderlo noto Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, e l’avvocato barese Donato Santochirico, esperto in materia.


Invero, accade troppo spesso che il datore di lavoro stipula, nella totale inconsapevolezza del lavoratore, un contratto di lavoro temporaneo illegittimo (contratto di lavoro a termine, somministrato, a progetto ecc…):


a) per soddisfare esigenze che per legge potrebbe soddisfare solo con assunzioni a tempo indeterminato;
b) in assenza dei requisiti formali di legge.
In dette ipotesi il lavoratore può impugnare il contratto di lavoro temporaneo e ottenere la trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato ed il risarcimento del danno.


Ciò detto, lo “Sportello Del Precario”, nel ricordare che si propone di far acquisire consapevolezza ai lavoratori dell’illegittimità del proprio contratto di lavoro temporaneo, effettua, con i propri consulenti altamente specializzati in materia di lavoro temporaneo, consulenza gratuita a chiunque voglia far esaminare il proprio contratto per conoscere gli aspetti illegittimi dello stesso.


Ciascun lavoratore interessato potrà contattarci all’indirizzo email info@sportellodeidiritti.org lasciando i propri recapiti per essere ricontattato in tempi brevissimi dagli esperti dello “Sportello del Precario”.
Di seguito anche il link alla pagina Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Sportello-del-Precario/181630745351757?skip_nax_wizard=true

(fonte: sportellodeidiritti.org)

giovedì 25 luglio 2013

DROGA E GIOCO D'AZZARDO: LE POLIDIPENDENZE NELLA RELAZIONE 2013 DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA


Consumo di cocaina in calo, cannabis in aumento e gioco d'azzardo tra i giovani: il quadro che emerge dallo studio. Bubbico: fenomeno che deve essere combattuto su più fronti, non ultimo, quello culturale.

Il 95% della popolazione, compresa tra i 15 e i 64 anni, non ha assunto droghe negli ultimi 12 mesi, contribuendo a confermare la tendenza al ribasso nell'uso di stupefacenti nel Paese (come eroina, cocaina, allucinogeni, stimolanti e cannabis) registrata a partire dal 2010. Questo, in estrema sintesi, mette in luce la Relazione annuale al Parlamento 2013 sull'uso di sostanze stupefacenti e tossicodipendenze in Italia elaborata dal dipartimento Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, basata su indagini campionarie sulla popolazione e sull'analisi delle acque reflue effettuate dallo stesso dipartimento per il 2012 e i primi 6 mesi del 2013.

In particolare, si conferma nel 2013 il trend in calo di cocaina ed eroina, mentre è in aumento in quest'ultimo anno la prevalenza dei consumatori di cannabis, soprattutto tra i ragazzi tra i 15 e i 19 anni. La relazione analizza anche il rapporto tra aumento del consumo di cannabis e aumento esponenziale dei siti web che ne offrono o pubblicizzano l'uso, passati dai circa 200.000 del 2008 agli 800.000 di oggi, secondo un dato sottostimato, si legge nella presentazione sintetica sul sito del dipartimento, che segnala anche una lieve tendenza all'aumento dell'uso di sostanze stimolanti e allucinogeni.

Il documento non tralascia i dati sui tossicodipendenti in trattamento e dedica una sezione ai tossicodipendenti in carcere, per i quali il dipartimento sottolinea la necessità di utilizzare maggiormente le misure alternative alla detenzione già durante i processi in direttissima, e di studiare nuovi modelli alternativi al regime carcerario.

Spicca, tra i tanti aspetti messi in luce dalla relazione, la correlazione tra gioco d'azzardo e uso di sostanze stupefacenti, sia tra i giovani (15-19 anni) sia, in generale, nella fascia di popolazione oggetto dello studio. Secondo i dati del dipartimento, riporta il sito, il 35,2% degli studenti che gioca ogni giorno o quasi, fa anche uso di sostanze stupefacenti.

«Il fatto che esista un legame forte tra assunzione di sostanze stupefacenti e gioco patologico fra i nostri ragazzi, - ha sottolineato il viceministro dell'Interno, Filippo Bubbico in una nota - significa che siamo davanti a un fenomeno che deve essere affrontato e combattuto su più fronti, non ultimo, quello culturale».

Un fenomeno, quello del gioco d'azzardo e del gioco d'azzardo patologico, colto dal capo del dipartimento Giovanni Serpelloni, che, riferendosi anche all'aumento del consumo di cannabis, punta l'attenzione sulla necessità di fare prevenzione, più precoce e più selettiva. La priorità, secondo Serpelloni,  è «ancora una volta prevenire precocemente il consumo soprattutto negli adolescenti sviluppando consapevolezza e modelli educativi verso stili di vita sani».

(fonte: interno.gov.it)