lunedì 3 giugno 2013

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ART. 126 BIS DEL CODICE DELLA STRADA - CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Il ministero dell'Interno con la circolare n° 300/A/4216/13/109/16 del 27
maggio 2013 ha risposto ad una richiesta di parere relativamente alla procedura da adottare per l'applicazione dell'art. 126 bis del Codice della Strada.

In particolare la richiesta di parere riguardava la procedura da seguire nel caso in cui il proprietario del veicolo ritardi nel comunicare i dati del conducente del veicolo al momento della commissione dell'infrazione ex art. 126 bis c. 2 C.d.S..

Infatti il ritardo nella comunicazione dei dati del conducente oltre il 60° giorno dalla contestazione e/o notifica dell'invito, come già chiarito con la circolare dello stesso Ministero n. 300/A/3971/11/109/16 del 29/04/2011, equivale ad una mancata comunicazione degli stessi e, pertanto, deve essere sanzionata.

Già la Corte Costituzionale con la sua sentenza storica in tema di decurtazione punti patente (Sentenza n° 27/2005) e la costante giurisprudenza successiva a questa, indicano che "in tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento all'illecito previsto dall'articolo 126 bis, secondo comma, nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale 24 gennaio 2005 n. 27 il fatto si configura quale illecito istantaneo..."; questo perché giustamente una volta trascorso il termine ultimo per la comunicazione dei dati colui che vi è obbligato non è più in grado di tenere utilmente la condotta imposta dalla norma.

Il Ministero con questa circolare indica, quindi, che la tardiva comunicazione dei dati del conducente del veicolo entro il termine previsto dà luogo alla sanzione prevista dall'art. 126 bis c. 2 C.d.S. e che la medesima comunicazione può essere utilizzata anche per la decurtazione dei punti mediante comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.


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