lunedì 24 giugno 2013

LA CASSAZIONE RIBADISCE: IL DANNO RISARCIBILE COMPRENDE L'IVA ANCHE NEL CASO CHE LA RIPARAZIONE NON SIA STATA ANCORA EFFETTUATA

Con la sentenza n° 14535 del 2013, depositata il 10 giugno 2013, la Suprema Corte accoglie il ricorso di un soggetto che aveva subito danni in un sinistro stradale cassando la sentenza impugnata, con rinvio a diverso magistrato del Tribunale di Roma per un nuovo esame che deve tener conto delle indicazione degli ermellini. 

Con l'odierna decisione la Corte ribadisce un principio già espresso in passato con altre due sentenze: il danno causato in un sinistro stradale deve essere risarcito in toto anche sulla sola base del preventivo.

I Giudici di primo e secondo grado del Tribunale di Roma avevano escluso la possibilità di risarcire completamente il danno tenendo in considerazione anche la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto nel caso in cui il danneggiato avesse presentato esclusivamente il preventivo di riparazione e non la relativa fattura. La motivazione era da ricercare nella presunzione che altrimenti si sarebbe verificato un indebito arricchimento del soggetto interessato.

Già in passato la Cassazione con le sentenze n. 10023 del 1997 e n. 1688 del 2010 aveva affermato il principio secondo il quale "il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perché l'autoriparatore è tenuto per legge ad addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente". 

L'importo preventivato, quindi, deve essere totalmente liquidato dalla compagnia assicuratrice senza che questa possa trattenere la somma relativa all'IVA anche nel caso in cui il danneggiato non abbia ancora provveduto a far riparare il veicolo e sia sprovvisto della fattura di riparazione.

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