sabato 15 giugno 2013

CIRCOLAZIONE SU STRADA DEI CARRELLI - CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

In seguito ad un quesito posto dall'UMC di Roma il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti si è pronunciato per rendere chiarimenti sulle condizioni in cui sono ammessi a circolare su strada i veicoli destinati alla movimentazione di cose di cui all'art. 58 c. 2 lett. c)
C.d.S. (carrelli).

L'art. 231 del C.d.S. ha abrogato la L. 10/02/82 n. 38 facendo venir meno i presupposti  sulla base dei quali è stato adottato il decreto ministeriale 28/12/89 che consentiva "la breve e saltuaria circolazione su strada dei carrelli in oggetto". Con la previgente normativa, quindi, era sufficiente l'autorizzazione, della validità di un anno, rilasciata dall'Ufficio della Motorizzazione competente per territorio assieme al benestare dell'ente proprietario della strada.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, invece, con la circolare prot. n. 14906 del 10/06/2013 chiarisce che le macchine operatrici debbono essere immatricolate per poter circolare liberamente sulla strada.

Infatti l'art. 114 C.d.S., al comma 2, statuisce che: "Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.". Ne deriva, quindi che questo tipo di veicoli sono attualmente ammessi a circolare sulla strada solo se immatricolati.

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