domenica 26 maggio 2013

SCONTRINI ETILOMETRO CORRETTI A PENNA, PER LA CASSAZIONE MERA IRREGOLARITA’


Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza 21064 dell'11 aprile 2013, depositata il 16 maggio

Il caso riguarda un automobilista nei cui confronti si era proceduto per il reato di cui all’art. 186 C.d.S..
Nel corso dell’esecuzione delle due prove con l’etilometro, necessarie per la validità ex art. 379 del Regolamento del Codice della Strada,  però, gli agenti della stradale si erano trovati a dover correggere gli scontrini dei risultati poiché l’orario indicato dagli stessi non coincideva con quello in cui erano state effettuate le prove.

La Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, aveva già confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Olbia in quanto “Il Collegio evidenziava che l'intervenuta correzione a penna dell'orario riportato sugli scontrini rilasciati dall'apparecchio misuratore del tasso alcolemico non aveva reso inutilizzabile il relativo elemento di prova, giacché la correzione riguardava l'ora e non i minuti delle effettuate misurazioni. Rilevava, inoltre, che il verbale di accertamento e l'annotazione di P.G. riportavano concordemente l'orario così come corretto.”

Il soggetto proponeva, quindi, ricorso a mezzo del difensore deducendo con il primo motivo la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e con il secondo motivo, il ricorrente osserva che rimangono dubbie le cadenze temporali delle effettuate prove alcolimetriche, osservava, poi, che la testimonianza dei verbalizzanti non vale a colmare tale lacuna sottolineando, che il verbale dell'accertamento tecnico non documenta la correzione, limitandosi a recepire il dato relativo all'orario di effettuazione delle prove. Con l’ultimo motivo la parte rilevava che, a fronte dell’inutilizzabilità degli esiti del test alcolimetrico lo stato di ebbrezza del prevenuto non può essere provato sulla base di generici elementi sintomatici riferiti dai verbalizzanti.

Il ricorso non può essere accolto in quanto per quel che riguarda la correzione degli scontrini non sussiste alcuna violazione di legge. In ogni caso l'orario di effettuazione delle due prove, indicato nel verbale redatto dalla Polizia Stradale e nella annotazione di servizio, risulta coincidente con gli orari così come corretti ed inoltre occorre sottolineare che la correzione riguarda l’ora e non i minuti di effettuazione delle prove ed è stata effettuata con il solo fine di riallineare il dato relativo all’orario indicato dall’apparecchio utilizzato.

La correzione, pertanto, integra una mera irregolarità poiché considerato che l’orario di effettuazione delle prove coincide esattamente con le indicazioni riportate nel verbale di intervento, che è atto fidefacente, e che le correzioni non mettono in dubbio il rispetto dell’intervallo di tempo di 5 minuti richiesto dalla legge tra le prove si deve ritenere che l’operato dei verbalizzanti non determini inutilizzabilità degli esiti delle stesse.

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