giovedì 16 maggio 2013

RINNOVO PATENTE DI GUIDA ALL'ESTERO, CIRCOLARE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dettato una nuova circolare, pubblicata il 9 maggio 2013, dettando chiarimenti in materia di rinnovo di patenti di guida italiane presso le Autorità consolari in paesi esteri.

Questo perchè il Ministero degli Affari Esteri aveva evidentziato delle problematiche dettate dal mancato riconoscimento in Italia della conferma della validità della patente di guida italiana effettuata a cura delle Autorità diplomatico-consolari italiane, procedura effettuata correttamente ai sensi dell'art. 126 c.9 C.d.S..

Il problema riguardava in particolare il fatto che in alcuni dei casi di questo tipo gli uffici della motorizzazione emettevano un provvedimento di revisione della patente attribuendo al titolare un lungo periodo di mancato esercizio, probabilmente basandosi sulla scadenza riportata sulla patente e non prendendo in considerazione il rinnovo avvenuto presso le Autorità diplomatiche italiane.

A questo proposito il Ministero ricorda che il rinnovo effettuato presso Autorità diplomatiche italiane ai sensi dell'art. 126 c.9 C.d.S. si deve ritenere valido a tutti gli effetti e deve essere preventivamente valutato prima di inviare a revisione della patente (ex art. 128 C.d.S.) per mancato esercizio alla guida per lungo tempo (generalmente individuato in 3 anni sempre su base di una circolare dello stesso Ministero n°16/1971). Il periodo di conferma della validità da parte di Autorità consolare italiana non può essere considerato come periodo in cui il titolare del documento non ha mantenuto l'esercizio alla guida.

Il rinnovo, tra l'altro, è provato dalla specifica attestazione rilasciata dalle Autorità diplomatiche italiane.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha, comunque comunicato al Ministero degli Affari Esteri l'opportunità di far sensibilizzare da parte dei consolati italiani eventuali soggetti che dovessero loro rivolgersi per questa procedura ad esibire sempre la prevista attestazione unitamente alla patente di guida anche nel caso di rientro in Italia ed in particolare nel caso di accertamento medico di conferma della validità ai sensi del comma 8 dell'art. 126 C.d.S..

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