martedì 21 maggio 2013

MOTOCICLISTA CADE A CAUSA DI UNA MACCHIA D'OLIO - DANNO CAGIONATO DA COSA IN CUSTODIA?


Corte di Cassazione Civile, sezione III sentenza n. 3640 del 2013



Un motociclista, alle due di notte, scivola a causa di una macchia d’olio sul manto stradale. Chiesto il risarcimento, i giudici di pr
imo e secondo grado gli danno torto, affermando che l'art. 2051 c.c. non può "disciplinare la responsabilità della P.A. per danni cagionati da beni demaniali affidati ad un uso generalizzato della collettività" ed anche alla luce della disciplina di cui all’art. 2043 c.c., negando la sussistenza dell’ipotesi dell’insidia o trabocchetto, essendo la macchia di olio visibile e prevedibile.

L’orientamento sopra esposto, però, risulta essere datato in quanto le ultime pronunce della Suprema Corte (Cass. n. 20427 del 2008) indicano che “va superata la giurisprudenza di questa Corte che ritiene che l’art. 2051 c.c. è applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti”.

E’ stato affermato, pertanto, un diverso principio secondo il quale l’Ente locale abbia con la cosa un rapporto definibile come di custodia, per far si che sorga questo genere di rapporto naturalmente è necessario che il soggetto sia in grado di esplicare riguardo la cosa un potere di sorveglianza di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apporti modifiche.
Sicuramente per le strade pubbliche il Comune è in grado di esercitare tale controllo ed è dunque responsabile salvo che non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno.

L’ente proprietario non può far nulla quando la situazione si verifica in maniera improvvisa integrando la fattispecie scriminante del caso fortuito. Agli enti pubblici è applicabile tale disciplina non solo riguardo agli eventi connessi alla struttura o alle pertinenze della strada ma anche a quelli causati dagli stessi utenti cui, nonostante l’attività di controllo, non si riesca a porre rimedio tempestivamente per difetto di tempo strettamente necessario a provvedere.

Il giudice di merito ha escluso l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. solo sul rilievo dell’uso generalizzato del bene demaniale ma, una volta che è stato accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada, era comunque configurabile la responsabilità dell’ente pubblico custode, salvo da parte di quest’ultimo la dimostrazione di non avere potuto far nulla per evitare il danno, elementi e circostanze sulle quali la Corte territoriale avrebbe dovuto estendere la sua indagine.

Per tali ragioni, quindi, occorre cassare la sentenza con rinvio ad altra sezione.

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