La Corte di Cassazione, sezione V
penale, con la pronuncia n. 5650 depositata il 04 febbraio 2013 sposta
l’attenzione dal reato di guida in stato di ebbrezza a quello previsto dall’art.
691 del c.p. che punisce “Chiunque somministra bevande alcooliche
a una persona in stato di manifesta ubriachezza”.
La
vicenda trae spunto dalla decisione di assoluzione emanata dal Giudice di Pace
che la Suprema Corte ha ritenuto "illogica": una automobilista con un
elevato tasso alcoolemico veniva fermata per un controllo dai Carabinieri,
risaliti alla fonte di chi aveva fornito le bevande alcoliche alla persona
l’esercente del locale era stato denunciato ai sensi dell’art. 691 c.p. un
reato contravvenzionale, punibile sia a titolo di dolo che a titolo di colpa,
con l’arresto da 3 mesi ad un anno e che prevede, altresì, per l’esercizio
pubblico la sospensione dello stesso.
Il
Giudice di Pace aveva ritenuto di non punire per questa fattispecie l’esercente
del locale sulla scorta del fatto che, data la presenza di numerosi avventori
all’interno del locale, lo stesso non poteva avvedersi del fatto che la persona
fosse effettivamente in stato di manifesta ubriachezza. Al Giudice di prima
istanza erano risultate, pertanto, sufficienti testimonianze vaghe del fatto
che quella sera i segni di ebbrezza della donna non erano evidenti, ed il fatto
che abituato ad avere a che fare con soggetti abituati ad alzare il gomito. Il Procuratore
Generale decide di impugnare la sentenza e la Cassazione gli da ragione
rinviando nuovamente gli atti al Giudice di Pace perché decida in maniera più
coerente sulla vicenda.
Gli Ermellini cassando con rinvio la sentenza di primo grado, impongono al
Giudice di Pace una nuova valutazione del fatto reato, con un approccio che sia
maggiormente coerente, da questa
vicenda deve scaturire la presa di coscienza, la norma esiste e non è nuova,
deve solo essere applicata.
(tratto da fonte: motorioggi.it)
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