domenica 19 maggio 2013

FONDO GARANZIA VITTIME DELLA STRADA - richiesta risarcimento danni

Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada è un ente pubblico istituito con la L. 990 del 1969, poi abrogata con l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni private, è gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Consap - Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici - con l’assistenza di un apposito Comitato, presieduto dal Presidente della Società, o in sua vece, dall’Amministratore Delegato, composto da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Consap, dell’Isvap, delle imprese di assicurazione e dei consumatori.

Il compito assegnatogli è quello di provvedere al risarcimento dei danni causati da: veicoli e natanti non identificati, in questo caso per i danni alla persona e dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona; veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose che dal 24 novembre 2007 vengono risarciti integralmente; veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose; veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.
Inoltre il F.G.V.S., a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, che modifica l'art. 283 D.lgs n. 209/2005, provvede al risarcimento del danno nei casi seguenti: sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose; sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose. In questi casi il risarcimento del danno è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall'11.12.2009 € 2.500.000,00 per danni a persona per sinistro ed € 500.000,00 per danni a cose per sinistro).

Le somme necessarie a far fronte a questi risarcimenti vengono acquisite dal Fondo attraverso un prelievo sui premi delle polizze RC Auto la cui misura è attualmente pari al 2,5% dei premi incassati nel ramo. Nonostante si sia diffusa più volte la notizia di un’eventuale abbassamento di tale aliquota questa rimarrà, ancora per quest’anno, invariata. Infatti, dalle ultime notizie fornite proprio dalla Consap, il Fondo di Garanzia Vittime della Strada versa in cattive condizioni economiche, sembra ci sia stata, infatti, una perdita di circa 70 milioni di Euro nel 2011 e sembra che tale perdita sia da attribuirsi al boom di assicurazioni false, incentivate sicuramente dai continui rincari delle compagnie che hanno reso i premi assicurativi insostenibili soprattutto in alcune zone del nostro paese.

L’istruttoria e la liquidazione del danno è affidata dalla legge all’impresa designata che viene individuata in base al luogo di accadimento del sinistro e alla quale, quindi, va inviata la richiesta di risarcimento danni e nei confronti della quale, in caso di mancata definizione, deve essere esercitata la eventuale azione giudiziaria. La designazione delle imprese avviene ogni tre anni, quella attualmente in vigore è relativa al provvedimento n° 2496 del 28/12/2006 (qui potete trovare il provvedimento con la designazione delle imprese divise per zona in cui si è verificato il sinistro http://www.consap.it/$ConsapResources/documenti/fondi/Fondo%20di%20garanzia%20per%20le%20vittime%20della%20strada/Provvedimento%20ISVAP%20N.%202496%20del%2028%20dicembre%202006.pdf).

La Corte di Cassazione, sez. VI civ., si è di recente pronunciata con ord. n° 4360, sul tema della sussistenza o meno in capo al danneggiato dell’onere di denuncia dei fatti alle autorità inquirenti.
Nel caso in esame il conducente di un’autovettura, rimasta sconosciuta, ha causato danni alla ricorrente che, però, secondo quanto sostenuto dall’impresa designata, non aveva fornito la prova né della incolpevole impossibilità di identificare il veicolo (avendo totalmente omesso di denunciare i fatti alle autorità inquirenti e di riferirli a chi sarebbe stato tenuto alla denuncia o al referto) né nella determinazione di un sinistro da parte di un veicolo non identificato.
La preventiva denuncia alle autorità inquirenti non costituisce una condizione di procedibilità e nemmeno un onere a carico del danneggiato per agire nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
E’ da escludere che sia violata la norma dell’art. 19, della n. 990/69 per la quale è necessario provare che il sinistro si è verificato a causa della condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo e che questo sia rimasto sconosciuto, senza presupporre automatismi, in senso favorevole o sfavorevole al danneggiato, in conseguenza della presentazione o della mancata presentazione da parte sua di denuncia- querela
Non si può considerare neanche pertinente il richiamo all’art. 2054 c. 1 c.c., perché il Tribunale non avrebbe applicato la presunzione ivi prevista, quest’ultima può essere però applicata solo dopo che si sia dimostrata la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 19 della L. n. 990/69.
Per quanto riguarda, infine, il coinvolgimento di un veicolo rimasto sconosciuto e l’impossibilità della danneggiata di identificare lo stesso si deve rilevare che si tratta di apprezzamenti riservati al Giudice del merito che non ha considerato il comportamento della danneggiata omissivo (sia in generale che al momento del ricovero ospedaliero) e che ha ritenuto valida la testimonianza offerta.
Quindi pur non essendo presupposto necessario la denuncia dei fatti alle autorità inquirenti e pur non incombendo sul danneggiato alcun onere della prova in questo senso si deve ritenere che un comportamento complessivamente reticente ed omissivo da parte del danneggiato sia sulla dinamica dell’incidente che sulla non presentazione di denuncia-querela può essere valutato dal Giudice come indice di inattendibilità della testimonianza del danneggiato e della non veridicità dei fatti.

MODULISTICA PER LA RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI:
http://www.consap.it/Fondi/FGVS/Procedura%20e%20Modulistica
(fonte: rivistagiuridica.aci.it e consap.it)(

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