giovedì 16 maggio 2013

CARTELLO STRADALE IMBRATTATO DI VERNICE PER LA CASSAZIONE NON CONFIGURA REATO DI DANNEGGIAMENTO

E' quanto deciso dalla Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 aprile – 14 maggio 2013, n. 20789, con la quale si annulla senza rinvio la sentenza impugnata poichè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Giovani ragazzi che un testimone aveva visto imbrattare della segnaletica stradale e dei quali quest'ultimo aveva perfino annotato il numero di targa del veicolo mentre si allontanavano dal luogo; l'auto era poi risultata di proprietà dell'imputato.

Secondo la ricostruzione del Giudice di prima istanza era corretto ascrivere all'imputato il reato di danneggiamento, con la conseguente condanna a sei mesi di reclusione e ad Euro 6.840 di multa, in quanto i segnali stradali in seguito all'imbrattamento erano risultati inservibili tanto da dover essere sostituiti. A sfavore dell'imputato anche la personalità negativa desunta dal certificato penale escludendo così la possibilità di applicazione delle attenuanti generiche.

Contro tale sentenza di condanna ricorreva il legale del condannato in quanto riteneva manifestamente illogica una condanna basata esclusivamente sulla proprietà di un veicolo e per il secondo motivo in quanto in realtà quello che veniva indicato quale reato era solamente un imbrattamento di cartelli.

La Suprema Corte ha ritenuto di accogliere il ricorso per dei motivi diversi da quelli dedotti ed in primis che l'art. 15 c. 1 lett. b) del C.d.S. è norma speciale rispetto all'art. 635 del c.p. in quanto l'articolo del Codice della Strada punisce con una sanzione amministrativa il danneggiamento o l'imbrattamento della segnaletica stradale essendo disciplina quindi specifica per quella determinata categoria di beni.

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