martedì 21 maggio 2013

APPLICAZIONE ART. 132 CDS - veicoli immatricolati in stati membri UE


Negli ultimi anni è divenuto più semplice per i cittadini europei acquistare o trasferire un veicolo in un altro Paese comunitario. Questo avviene perché in primo luogo è stato creato un sistema unico di omologazione per tipo di veicolo CE, valido sia per gli autoveicoli, sia per i motocicli.
Poi perché il mercato comune ha reso gli operatori molto più competitivi, apportando differenze di prezzo dei mezzi talora considerevoli tra l’uno e l’altro Stato.

La Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949 (ratificata con legge 19 maggio 1952, n. 1049) e successivamente la Convenzione di Vienna del 1968 (che ha sostituito la precedente) hanno imposto, a tutte le nazioni aderenti, di riconoscere il certificato di immatricolazione dello Stato di origine del veicolo per un periodo non inferiore ad un anno.
 Per tale ragione l’art. 132 del Codice della Strada prevede che: “comma 1) Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, o a quelle di cui all'art. 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 131, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. comma 2) La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d'ltalia.”.
Decorso tale termine, pertamto, gli stessi veicoli non possono più circolare se non vengono “nazionalizzati” cioè reimmatricolati nel nostro paese.

Bisogna, però, specificare che il veicolo straniero può circolare in Italia in virtù di due diversi regimi:
- quello dell’importazione temporanea che fa riferimento alla convenzione di New York del 4 giugno 1954 (ratificata con L. 27 ottobre 1957, n.1163) che tratta la disciplina doganale dei veicoli appartenenti a persone che hanno la loro normale residenza fuori del territorio doganale che si trovino sul territorio nazionale per motivi turistici o altro (ad es.  i malati che soggiornano in Italia per ragioni di salute, le persone che si recano in Italia regolarmente o abitualmente, purché siano residenti all'estero, gli studenti che terminano gli studi o che seguono dei corsi, ecc.) . Non possono beneficiare del regime d'importazione temporanea: a) le persone che sono iscritte nei registri della popolazione dei Comuni d'Italia fatta eccezione per i lavoratori italiani stabilmente all'estero che abbiano però mantenuto l'iscrizione nel proprio Comune; b) le persone che, indipendentemente dalla causa del loro soggiorno in Italia, vi esercitano una attività professionale in modo permanente, così da poter essere considerate come aventi la loro residenza principale in Italia.

- Ovvero il regime della importazione definitiva  ed è il caso del veicolo introdotto nel nostro paese in via definitiva da parte sia del cittadino straniero che italiano (residente in Italia o all’estero), e può essere realizzata con l’assolvimento delle formalità doganali (formalità necessarie solo nel caso di veicolo immatricolato in un paese extra UE) e/o previo assolvimento degli obblighi inerenti al pagamento dell'IVA (tranne il caso di veicoli usati con più di 6 mesi e con una percorrenza superiore a 6000 km, o per altre cause d'esenzione).

Questo tipo di importazione è quella cui si riferisce l’art. 132 C.d.S. poiché nell’altro caso i veicoli circolano liberamente senza la necessità di adempiere ad alcuna formalità per un periodo non superiore a sei mesi (con l’eccezione dei veicoli targati EE, assimilati alla temporanea importazione, la cui circolazione è ammessa in base alla scadenza della carta di circolazione provvisoria).

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IMPORTAZIONE DEFINITIVA DEI VEICOLI IMMATRICOLATI IN PAESI COMUNITARI E OBBLIGO DI NAZIONALIZZAZIONE – Applicazione art. 132 C.d.S..

In ambito comunitario non esistono formalità doganali da assolvere per i veicoli introdotti sul territorio nazionale ma, nel caso di importazione definitiva, è necessario nazionalizzare il veicolo acquistato in territorio UE mediante immatricolazione con targa italiana e successiva iscrizione al PRA.

Sulla questione è, infatti, intervenuto il Ministero dell’Interno, che con una nota ha previsto che anche il veicolo immatricolato in un paese comunitario quando il proprietario trasferisca la sua residenza in Italia, scaduto il termine di un anno, possa circolare in Italia con il predetto veicolo solo previo assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 132 del Codice della Strada.
“ Ministero dell’interno - Servizio Polizia Stradale Nazionalizzazione dei veicoli di proprietà di cittadini della U.E che hanno acquisito la residenza in Italia (Risposta n 300/A/1/27794/111/56 del 24 ottobre 2007).
Si fa riferimento al quesito qui pervenuto con nota n. 38271/07 Coll.n. 29957/07 del 1° giugno 2007, concernente la corretta disciplina sanzionatoria da applicare ai casi di cittadini comunitari che dopo aver stabilito la loro residenza in Italia, continuano a circolare sul territorio nazionale con veicoli di loro proprietà, senza aver provveduto a nazionalizzare il mezzo senza necessità di visita e prova (salvo il caso in cui debba essere revisionato o sia di importazione parallela o in altri casi particolari). Nel merito della questione, acquisito il parere del Ministero dei Trasporti, si ritiene che anche nei confronti dei conducenti di veicoli di cui trattasi, è configurabile l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 132 del Codice della Strada con le relative sanzioni di cui al comma 5 del medesimo articolo.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO Dr. A. Giannella

Al fine di stabilire la data di definitiva importazione di un veicolo immatricolato in uno Stato membro, non essendo prevista alcuna formalità doganale, nel caso in cui il veicolo sia immatricolato a nome dello stesso soggetto che ha stabilito la residenza in Italia, gli organi procedenti potranno presumere tale data come quella effettiva di “importazione” del veicolo nel nostro paese, valutata congiuntamente alla prima notizia della presenza del veicolo in Italia.  Diversamente, nel caso in cui  il veicolo venga introdotto sul territorio nazionale da un soggetto già residente, al fine di stabilire la data di definitiva importazione potrà essere utilizzata qualsiasi prova, come per esempio un verbale di accertamento di una violazione.

Sanzione
L’art. 132 del Codice della Strada prevede la relativa sanzione al comma 5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Naturalmente trattandosi di un veicolo con targa straniera vedrà applicazione anche l’art. 207 del C.d.S. per quanto riguarda il pagamento “brevi manu” della somma dovuta.

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